A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’INPS, con l’allegato messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, previsto dall’art. 1, commi da 10 a 15, della Legge n. 178/2020 (cd. Legge di Bilancio 2021) per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato:
- non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età;
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
L’esonero spetta per la durata di 36 mesi (elevato a 48 mesi per le assunzioni/trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Ciò premesso, i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 10, della Legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero e il beneficio spettante, valorizzando gli specifici elementi della sezione <DenunciaIndividuale> secondo le modalità riportate nel messaggio in esame.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.
Poiché la Commissione europea per ora ha autorizzato l’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, l’Istituto si riserva di fornire le istruzioni relative all’esonero per le eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, all’esito del relativo procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea.
L’INPS ricorda di aver fornito le prime indicazioni sulla misura agevolativa con circolare n.56 del 12 aprile 2021 che chiarisce anche quali sono gli ulteriori requisiti per l’accesso all’agevolazione.
Si ribadisce inoltre che l’esonero contributivo in questione non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”, e pertanto non è cumulabile, tra gli altri, con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della Legge n. 178/2020.
Infine, per il periodo di applicazione della misura in trattazione, non è possibile usufruire, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della medesima Legge n. 178/2020.