L’INPS fornisce le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero in parola. L’Istituto, con successivo messaggio, renderà note le istruzioni per la fruizione della misura in oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero ed alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Come si ricorderà, il Decreto Sostegni Bis ha introdotto una nuova forma di esonero, che non è alternativo agli ammortizzatori, rivolto ai settori del turismo, del commercio e degli stabilimenti termali e ai datori di lavoro dei settori creativo, culturale e dello spettacolo. Per l’esatta individuazione dei datori di lavoro destinatari della norma si potrà far riferimento ai codici Ateco indicati in allegato alla circolare Inps.
L’incentivo spettante, è quantificato nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, a carico dei datori di lavoro, nel limite della contribuzione previdenziale calcolata sul doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021.
L’esonero, è riparametrato e applicato su base mensile.
Tale misura, che ha già ottenuto l’autorizzazione dalla Commissione Europea, è fruibile entro il 31 dicembre 2021.
Nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero non può essere trasferito in capo al cessionario.
Soltanto il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione.
In caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l’esonero potrà invece essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.
Condizione generale per fruire dell’incentivo è il rispetto del divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021, conseguentemente, i datori di lavoro che accedono alla decontribuzione in esame, fino al 31 dicembre 2021, non potranno effettuare licenziamenti collettivi ovvero individuali per giustificato motivo oggettivo, pena la revoca dell’esonero concesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di ammortizzatori Covid- 19 ai sensi del D.L. 41/21.
Infine, è esclusa la cumulabilità della misura con i seguenti esoneri contributivi:
- l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (Legge n. 205/2017 art. 1);
- l’incentivo “Iolavoro”;
- lo sgravio per assunzione con contratto di rioccupazione