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Contributo a fondo perduto per attività nei centri storici dei comuni con santuari religiosi

La città di Bologna è tra i comuni interessati

A partire dal 09/09/2021 è possibile presentare l’istanza per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Agosto a favore degli esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici dei Comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10.000 abitanti.

Si segnala che BOLOGNA e CASTENASO sono tra i comuni interessati.

Il contributo in commento non è cumulabile con:

  • il cosiddetto “contributo filiera ristorazione” pertanto chi avesse ottenuto questo contributo non potrà accedere al contributo in oggetto.
  • Il cosiddetto “contributo centri storici“ pertanto chi avesse ottenuto questo contributo non potrà accedere al contributo in oggetto. (a meno che non venga chiesto per un  comune diverso)

In particolare:

  • Sono ammissibili al contributo i soggetti titolari di partita IVA che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° luglio 2020,
  • Che svolgono attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi, con popolazione superiore a diecimila abitanti
  • Che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il requisito riferito al numero di abitanti non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia a far data dal 24 agosto 2016.

Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati devono dimostrare che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato nei comuni ammissibili sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente mese del 2019, facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

In particolare   per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni ove sono situati i santuari religiosi.

L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, una delle seguenti percentuali:

  • 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta 2019;
  • 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d’imposta 2019;
  • 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 nel periodo d’imposta 2019.

L’ammontare del contributo riconosciuto non potrà comunque essere inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e, in ogni caso, non potrà superare l’importo di euro 150.000.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 il contributo spetta nella misura minima sopra indicata anche in assenza del requisito del calo del fatturato e dei corrispettivi.

I soggetti a cui spetta il contributo devono inviare una istanza, esclusivamente mediante una procedura web presente nell’area riservata dell’utente del portale “Fatture e Corrispettivi”, all’Agenzia delle entrate  anche tramite intermediario abilitato.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021.

Nel periodo in questione è possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. L’Agenzia delle entrate erogail contributo mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

Tra i controlli che verranno effettuati da parte dell’Agenzia delle Entrate vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

CONTRIBUTO NON SPETTANTE

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante l’Agenzia delle entrate procede al recupero di quanto non dovuto con applicazione di sanzioni e interessi.

Sarà possibile la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo non spettante e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso.

Comuni ammissibiliProvincia di appartenenza
SciaccaAGRIGENTO
CortonaAREZZO
StezzanoBERGAMO
BergamoBERGAMO
BolognaBOLOGNA
CastenasoBOLOGNA
ComacchioFERRARA
ReggelloFIRENZE
FirenzeFIRENZE
San Giovanni RotondoFOGGIA
Savignano sul RubiconeFORLI’-CESENA
CesenaticoFORLI’-CESENA
Sestri LevanteGENOVA
RapalloGENOVA
LavagnaGENOVA
ArenzanoGENOVA
MonfalconeGORIZIA
SanremoIMPERIA
BordigheraIMPERIA
LericiIMPERIA
La SpeziaLA SPEZIA
PietrasantaLUCCA
MateraMATERA
MilanoMILANO
Vico EquenseNAPOLI
SorrentoNAPOLI
PompeiNAPOLI
Massa LubrenseNAPOLI
ForioNAPOLI
Barano d’IschiaNAPOLI
AronaNOVARA
PadovaPADOVA
CefalùPALERMO
Salsomaggiore TermePARMA
PreciPERUGIA
CasciaPERUGIA
AssisiPERUGIA
UrbinoPESARO E URBINO
PisaPISA
RagusaRAGUSA
RavennaRAVENNA
CerviaRAVENNA
RiminiRIMINI
RomaROMA
Capaccio PaestumSALERNO
OlbiaSASSARI
VarazzeSAVONA
LoanoSAVONA
Finale LigureSAVONA
AlassioSAVONA
SienaSIENA
MontepulcianoSIENA
SiracusaSIRACUSA
OrvietoTERNI
VeneziaVENEZIA
CaorleVENEZIA
VeronaVERONA
Peschiera del GardaVERONA
Elenco comuni ammissibili

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