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30 settembre 2021, Termine ultimo per accedere al tax credit di 4.000 euro

Dal 1° al 30 settembre 2021 è possibile presentare la domanda di accesso per l’anno 2021 al credito di imposta per gli edicolanti.

È fondamentale che tutte le edicole accedano a questa misura di sostegno messa in campo dal Governo per sostenere la categoria. È evidente che dal livello di adesione dipenderà la possibilità di ottenere la conferma di questa misura per i prossimi anni. Raccomandiamo a tutti gli associati di utilizzare questa forma di sostegno e invitiamo i Presidenti di struttura a verificare e sollecitare l’adesione da parte dei propri iscritti.

Sulla base dei numerosi quesiti pervenuti in questi giorni, cogliamo l’occasione per fornire i seguenti chiarimenti:
– Hanno titolo per accedere alla misura tutti i punti vendita aventi come codice ATECO primario il 47.62.10, indipendentemente dal fatto che l’esercizio abbia altri codici ATECO secondari. Sul punto si riporta una serie di FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento Informazione Editoria (hiips://informazioneeditoria.gov.it/it/) con la relativa risposta:
Domande:
• È possibile presentare una domanda per usufruire del credito d’imposta per le edicole qualora il soggetto (ditta individuale) nel proprio chiosco unitamente alla vendita di giornali vende anche ricariche telefoniche/biglietti autobus e qualche dolciume?
• Sono titolare di un’edicola esclusiva ma impura, quindi alla mia principale attività di vendita al dettaglio di prodotti editoriali, ho aggiunto dei prodotti extra editoriali quali piccola cartoleria e giocattoli. Rientro comunque negli aventi diritto?
• Vorrei delle delucidazioni in merito alla richiesta del credito d’imposta edicole per conto di un mio cliente che ha un’edicola in un piccolo negozio dove svolge come attività prevalente il commercio al dettaglio di giornali,
riviste e periodici (cod. ATECO 47.62.1) e, come attività secondarie, il commercio al dettaglio di libri (cod. ATECO 47.61) e cartoleria (47.62.2). Le attività secondarie precludono la possibilità di richiedere il credito d’imposta? (…)

Risposta:
• Il “credito di imposta edicole”, istituito dall’art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e disciplinato dal DPCM del 31 maggio 2019, è destinato a: 1. esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici; (…) – nella categoria di beneficiari di cui al n. 1. rientrano tutti i punti vendita che nel registro delle imprese hanno come codice di attività primario il codice ATECO 47.62.10, indipendentemente dalla presenza o meno di codici ATECO secondari

– Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica.
– Per gli anni 2021 e 2022 sono state aggiunte alle spese cui è parametrato il credito anche gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
– La misura massima dell’agevolazione è stabilita in euro 4.000 (quattromila euro).
– Per le edicole che svolgono altre attività secondarie il credito di imposta è parametrato a tutte le voci di spesa ammesse in misura integrale (fermo restando il tetto di euro 4.000) e non è commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici – al lordo di quanto dovuto ai fornitori – e i ricavi complessivi
del punto vendita, poiché tale disposizione era prevista solo per i punti vendita non esclusivi, oggi esclusi dalla misura agevolativa.
– I punti vendita non esclusivi [e cioè gli esercizi, specificatamente indicati dal d.lgs. 170/01, che hanno i seguenti codici primari: rivendite di generi di monopolio (codice 47.26), rivendite di carburante e di oli minerali (codice 47.30); bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all’interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime (codice 56.3); strutture di vendita non specialistiche (codice 47.1); esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120 (codice 476.61)], sono sempre esclusi dalla misura agevolativa anche quando costituiscono l’unico punto vendita nel territorio comunale.
– Il credito di imposta edicole è un aiuto di Stato soggetto al regime “de minimis”. Gli importi concessi nel 2019 (per le spese sostenute nel 2018) e nel 2020 (per le spese sostenute nel 2019) devono essere inseriti nell’apposita sezione della domanda telematica presentata nell’anno 2021 (per le spese sostenute nel 2020). Anche gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (2020/C 91 I/01) devono essere cumulati con gli aiuti de minimis, rispettando le regole sul
cumulo previste dalle relative discipline. Tutti gli importi degli aiuti ricevuti, rientranti nel citato Quadro temporaneo, pertanto, debbono essere inseriti nell’apposita sezione della domanda telematica per il credito di imposta edicole per
l’anno 2020.
– Per assistenza relativa all’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura già trasmesso con nostra circolare n. 126 del 2/9/21 e pubblicato sul nostro sito www.snagnazionale.it oppure contattare l’Help Desk offerto dal Governo al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

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