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Rottamazione-ter e saldo e stralcio cartelle: nuovo calendario scadenze versamenti

ROTTAMAZIONE-TER

Nell’ambito delle misure introdotte dalla Legge di conversione del “Decreto Sostegni bis”,  pur non modificando le date di scadenza originariamente previste nella “Comunicazione delle somme dovute” della “Rottamazione-ter”, ha fissato nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 e mantenere i benefici della definizione agevolata.
Per il versamento delle rate 2021 c’è tempo fino al 30 novembre 2021.
Di seguito le misure introdotte.

Scadenza delle rate 2020 non ancora versate

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della “Rottamazione-ter”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:

  • 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020;
  • 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
  • 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
  • 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.

A titolo esemplificativo, per la scadenza del 31 luglio 2021, il pagamento potrà essere effettuato entro il 9 agosto 2021.

Scadenza delle rate 2021

Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019 e del 2020, il termine “ultimo” per pagare quelle in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre.

Anche in questo caso, per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021 entro il termine del 30 novembre 2021.

Sono previsti i cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.

Per pagare le rate 2020 non ancora versate necessario utilizzare i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”. Anche per il pagamento delle rate riferite al 2021 necessario utilizzare i bollettini corrispondenti alle scadenze previste.

In caso di smarrimento dei bollettini di pagamento, possibile scaricarli dal portale (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/) entrando nell’area riservata oppure riceverli, senza necessità di pin e password, richiedendo una copia della “Comunicazione delle somme dovute.

SALDO E STRALCIO

Per quanto riguarda il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro (compresa la quota capitale) affidate agli agenti di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono stati fissati nuovi termini entro i quali effettuare il pagamento delle rate 2020 e mantenere i benefici della definizione agevolata. Per il versamento delle rate 2021 c’è tempo fino al 30 novembre 2021.

Scadenza delle rate 2020 non ancora versate

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici del “Saldo e stralcio”, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:

  • 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 31 marzo 2020;
  • 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza. Quindi per esempio per la scadenza del 31 luglio 2021, il pagamento potrà essere effettuato entro il 9 agosto 2021.

Scadenza delle rate 2021

Per coloro che sono in regola con i versamenti delle rate del 2019 e del 2020, il termine “ultimo” per pagare quelle in scadenza nel 2021 è differito al 30 novembre.

In questo caso, per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, dovranno essere corrisposte entro il 30 novembre 2021 le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021 entro il termine del 30 novembre 2021.

Sono previsti i cinque giorni di tolleranza. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.

Se il pagamento avverrà oltre il termine ultimo previsto o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

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