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Riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Direttiva n. 2019/904, bonus acqua potabile

Nei giorni scorsi alcune Associazioni hanno manifestato agli uffici particolare preoccupazione in merito all’entrata in vigore, a far data dal 3 luglio u.s., delle disposizioni finalizzate a ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente di cui alla Direttiva dell’Unione Europea n. 904 del 5 giugno 2019 (allegato).


Alla luce di queste richieste si è ritenuto utile fornire un aggiornamento sullo stato dell’arte in cui si trova il recepimento della suindicata Direttiva e sulle principali misure di interesse per le imprese del settore. E’ bene fin da subito precisare che con l’art. 22 della Legge di delegazione europea 2019-2020 n. 53/2021, il Parlamento italiano ha conferito al Governo la delega per l’adozione di un decreto legislativo che dia attuazione, nel rispetto di determinati principi e criteri in essa dettati, alla normativa contenuta nel richiamato provvedimento europeo.

Tuttavia, tale Decreto legislativo non è stato ancora adottato e, dunque, al momento, le disposizioni della Direttiva non risultano applicabili nel territorio nazionale. Sul punto è bene ricordare la risposta scritta dello scorso 9 giugno della Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica, Ilaria Fontana, nella quale, pur ribadendo l’impegno del Governo a evitare che la Commissione Europea possa avviare una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per mancato recepimento dell’atto normativo europeo in oggetto, considerato che il termine per l’esercizio della delega scadrà l’8 agosto p.v., ha anticipato la possibilità di avvalersi di un’ulteriore proroga di tre mesi per
l’adozione del Decreto legislativo.

A tal proposito, con gli obiettivi di agevolare le operazioni di interpretazione e attuazione della Direttiva, e di favorire un’applicazione il più possibile armonizzata della stessa all’interno dei diversi ordinamenti nazionali, la Commissione europea ha approvato apposite linee guida – pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea lo scorso 7 giugno – di cui il Governo terrà conto nell’elaborazione del Decreto legislativo delegato.

Chiarito il punto sull’attuale non applicabilità delle disposizioni, appare utile fornire un quadro sul contenuto della Direttiva destinata a diventare vincolante anche nel nostro Paese. Sul punto giova anzitutto ricordare che la stessa persegue l’obiettivo di prevenire e ridurre l’incidenza di alcuni prodotti di plastica monouso sull’ambiente e di promuovere il passaggio verso un’economia circolare volta ad adottare un modello di produzione e consumo che implichi condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. Con queste finalità, la normativa europea differenzia la disciplina a seconda delle diverse tipologie di prodotto di plastica monouso e, per quanto di maggiore interesse per il settore, dispone:

Art. 4 – Riduzione del consumo
La disposizione prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché, entro il 2026, si possa conseguire una consistente e duratura riduzione del consumo dei prodotti in plastica monouso indicati nella parte A dell’Allegato alla Direttiva (tra cui: tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi, e contenitori per alimenti con determinate caratteristiche). Occorre segnalare che nella legge delega (art. 22, L. n. 53/2021), il Parlamento ha previsto, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà osservare nell’elaborazione del Decreto delegato, che le misure relative alla riduzione del consumo dovranno includere anche i bicchieri di plastica monouso.

Art. 5 – Restrizioni all’immissione sul mercato
La norma prevede che gli Stati membri vietino l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte B dell’Allegato alla Direttiva (tra cui: posate, piatti, cannucce, contenitori per alimenti in polistirene espanso, tazze per bevande in polistirene espanso, ecc.) e dei prodotti in plastica oxo-degradabile.

Art. 14 – Sanzioni
L’articolo stabilisce che gli Stati membri prevedano un regime sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo applicabile come conseguenza della mancata ottemperanza alle disposizioni nazionali adottate in attuazione della Direttiva.

Per le restanti disposizioni – in particolare l’art. 6 sui requisiti dei prodotti, l’art. 7 sui requisiti di marcatura e l’art. 9 in tema di raccolta differenziata – si rinvia alla lettura della Direttiva allegata.

Per ragioni di completezza si coglie l’occasione per segnalare che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153/2021, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del c.d. “bonus acqua potabile”, di cui all’art. 1, commi 1087 e 1089, Legge di bilancio n. 178/2020, specificamente finalizzato a razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica.

È bene ricordare che, come rilevato nel dossier allegato alla circolare Fipe n. 212/2020, l’intervento riconosce un credito d’imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Beneficiari sono, tra gli altri, i soggetti esercenti attività d’impresa che sostengono le spese agevolabili su immobili posseduti o detenuti in a base a un titolo idoneo e l’importo massimo delle spese agevolabili per gli immobili adibiti ad attività commerciale è pari a 5.000 euro.

Ai sensi del citato Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione dell’ammontare delle spese deve essere effettuata tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, inviando il modello (cfr. anche le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche) tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il bonus, per quel che concerne, tra l’altro, le imprese, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Per tutti i dettagli – tra cui le modalità di sostenimento delle spese e di documentazione delle stesse – si rinvia alla lettura del provvedimento e alla pagina dedicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Trovi l'allegato nella sezione Download

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