Legge 17 giugno 2021 n. 87 – Conversione in Legge, con modificazioni del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento delle diffusione dell’epidemia da Covid-19.
La Legge 87/2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2021 interviene sull’Articolo 1 comma 125-ter, della Legge 124/2017 in tema di Trasparenza degli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche.
La nuova norma all’Art. 11-sexiesdecies proroga il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni; per l’anno 2021 il termine è prorogato al 1° gennaio 2022.
Si ricorda che la mancata pubblicazione degli aiuti (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria) effettivamente erogati da amministrazioni pubbliche, comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2 mila euro, nonché la sanzione accessoria agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio all’ente erogante.
I beneficiari degli aiuti assolvono l’obbligo di pubblicazione:
- tramite nota integrativa del bilancio di esercizio o del bilancio consolidato;
- qualora non tenuti alla redazione della nota integrativa, entro il 30 giugno di ogni anno, tramite i propri siti internet o in mancanza di questi ultimi sui portali delle associazioni di categoria.