Confermato l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.
La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale – accertata dall’azienda sanitaria locale a seguito della procedura prevista – comporta la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa da parte degli operatori obbligati.
Per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione.
La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o in mancanza fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.