Il decreto interministeriale n. 104125/2019 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali.
Il decreto recepisce l’accordo sindacale del 3/10/2017 tra Confprofessioni e Organizzazioni Sindacali di settore con il fine di riconoscere misure di sostegno del reddito ai dipendenti del settore, attualmente beneficiario delle prestazioni di cassa in deroga e dell’assegno ordinario FIS, nel caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie.
Le professioni e le attività ad esse collegate tenute al versamento del contributo di finanziamento al Fondo sono quelle che impiegano mediamente più di tre dipendenti, individuate dai codici ATECO di cui all’Allegato n. 2 della circolare che alleghiamo. A fronte di tale nuovo obbligo contributivo cessano gli adempimenti, e le relative coperture, nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Gli obblighi contributivi decorrono da maggio 2021, quindi a partire dalla scadenza del 16 giugno 2021.
Fino alla costituzione del Comitato amministratore i datori di lavoro potranno comunque presentare le domande di ammortizzatori sociali al fondo di provenienza, la cassa in deroga, il Fondo di Integrazione Salariale FIS.
Con la circolare n. 77 del 26/05/2021 l’INPS ha fornito la disciplina del Fondo e specificato che le prestazioni del Fondo vengono finanziate da un contributo ordinario, continuativo e mensile, e un contributo addizionale in caso di effettivo ricorso agli strumenti di tutela.
La circolare prevede che a decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens di relativa competenza, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato non professionalizzante.
L’Istituto chiarisce inoltre che eventuali regolarizzazioni di competenze arretrate dei periodi da marzo 2020 (data di decorrenza del Fondo) a maggio 2021 dovranno essere effettuate entro il 16 agosto 2021.