Il D.L. n. 65/2021, in vigore da ieri 18 maggio, in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, prevede importanti novità in ordine al c.d. “cronoprogramma delle riaperture” definito con il D.L. del 22 aprile 2021 n. 52 (c.d. “Riaperture”) e modifica le disposizioni in materia di scenari di rischio delle Regioni di cui all’art. 1 del D.L. del 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni con legge n. 74/2020.
In particolare, per quel che più interessa il settore rappresentato, si prevede che:
• nelle zone bianche permane la disciplina previgente prevista dal DPCM del 2 marzo u.s. e dal D.L. “Riaperture”
e non si applicano le limitazioni orarie sugli spostamenti previste per le zone c.d. “gialle”.
• nelle zone gialle
➢ dal 18 maggio:
- le attività di ristorazione, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, potranno proseguire fino
alle ore 23 (dal 7 giugno il servizio sarà possibile fino alle 24.00 e, dal 21 giugno p.v., non vi saranno
limitazioni orarie); - permane il limite delle quattro persone al tavolo (cartello), salvo che siano tutti conviventi;
- restano consentiti i servizi di delivery e take away; permane il divieto di consumazione sul posto o nelle
vicinanze del locale; - restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
- restano comunque aperti gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo
le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; - restano sospese le attività che abbiano luogo in discoteche e locali assimilabili, all’aperto o al chiuso.
➢ dal 22 maggio: - tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie potranno restare aperti al pubblico
anche nelle giornate festive e prefestive; - potranno riaprire gli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida di settore.
➢ dal 1° giugno: - le attività dei servizi di ristorazione saranno consentite anche al chiuso, sempre nel limite massimo di
4 persone se non conviventi, nel rispetto dei seguenti orari:
I. dal 1° al 6 giugno dalle 5 alle 23.00;
II. dal 7 al 20 giugno dalle 5 alle 24.00;
III. dal 21 giugno, senza limitazioni orarie.
➢ dal 15 giugno: - torneranno a esser consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o
religiose, a condizione che i partecipanti siano muniti di una delle “certificazioni verdi Covid-19”; - sarà consentito lo svolgimento in presenza di fiere.
In ordine alle “certificazioni verdi” si fa presente che esse attengono alla documentazione attestante:
i) l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-Co-V-2: con validità di 9 mesi dalla data del completamento del
ciclo vaccinale ma che ora può essere rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della
prima dose di vaccino con validità dal 15° giorno successivo alla sua effettuazione fino alla data prevista
per il completamento del ciclo vaccinale;
ii) la guarigione dal SARS-Co-V-2: con validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione (cessazione
dell’isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);
iii) effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Co-V-2: con
validità di 48 ore dalla sua esecuzione.
➢ dal 1° luglio:
- potranno riaprire sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno dei locali
adibiti ad attività differenti; - saranno consentiti convegni e congressi.
• nelle zone arancioni e rosse permane la disciplina previgente, conseguentemente: - per le attività dei servizi di ristorazione sono consentiti solo i servizi di delivery (senza restrizioni orarie)
e take away (fino alle 22.00) ad eccezione degli esercizi con codice ATECO 56.3 – bar, pub, birrerie,
caffetterie, enoteche – ai quali resta consentito solo fino alle 18.00; in entrambi i casi permane il divieto
di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale; - permane il divieto di feste, anche conseguenti a cerimonie, sagre, fiere, convegni, congressi, nonché la
sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, delle attività
di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.