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Welfare aziendale: borse di studio per lo svolgimento del percorso scolastico e cumulo del credito residuo welfare

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle seguenti fattispecie:

  • corretto regime fiscale applicabile ad alcune forme di welfare, nel caso in esame borse di studio erogate dal datore di lavoro attraverso un piano welfare ai propri dipendenti;
  • possibilità di cumulare, nel caso il lavoratore non utilizzi, in tutto o in parte, il credito welfare maturato nel primo anno, tale credito con quanto maturato nel secondo anno.

L’Agenzia delle Entrate precisa che nella nozione di benefit con finalità didattiche e di istruzione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.

Viene altresì precisato che gli incentivi economici erogati in favore degli studenti particolarmente meritevoli non costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente se sono finalizzati a valorizzare la qualità dei percorsi formativi e il raggiungimento dei livelli di eccellenza in ambito scolastico.

Nel caso esaminato, tuttavia, le somme non sono corrisposte a titolo di rimborso delle spese di iscrizione o a copertura delle rette, tantomeno per premiare studenti che conseguono livelli di eccellenza, bensì al normale svolgimento del percorso scolastico.

Pertanto, tali somme non perseguendo le citate finalità, non potranno, secondo l’Amministrazione finanziaria, fruire dell’esenzione fiscale.

Nell’interpello viene inoltre evidenziato che il mancato utilizzo, in tutto o in parte, da parte del lavoratore, del credito welfare maturato nell’anno, possa essere cumulato con quanto maturato nell’anno successivo, nel limite temporale di validità del piano, e a condizione che tali somme non siano in ogni caso convertibili in denaro.

Agenzia delle Entrate – risposta 311 del 30.04.21

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