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Reddito di lavoro dipendente: rimborso spese dipendenti in smart working

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’assoggettabilità a ritenute fiscali e previdenziali delle somme, individuate in maniera forfetaria, erogate per rimborsare i propri dipendenti delle spese sostenute per eseguire la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (connessione internet, corrente elettrica, ecc.).

L’Agenzia ribadisce che l’articolo 51, comma 1, del Tuir, prevede che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente. 

In sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione (es. utilizzo promiscuo di autovetture).

In assenza di un criterio definito dal legislatore per la determinazione della quota esclusa da tassazione, i costi a carico del dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, per evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

La posizione dell’Agenzia, si pone in continuità con quando già indicato nel precedente interpello, n. 314 del 30 aprile, con cui ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle somme erogate a titolo di rimborso ai dipendenti in smart working.

Nel caso di specie una società intende concedere a ogni lavoratore una somma a rimborso delle spese delle quali lo stesso lavoratore si deve far carico per svolgere la propria attività lavorativa secondo le modalità del lavoro agile.

L’Agenzia precisa che le somme in questione non costituiscono reddito in capo al lavoratore e, pertanto, non sono imbonibili ai fini IRPEF:

  • quando sono da considerarsi come spese affrontate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro stesso, e
  • a patto che siano individuate sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili.

Agenzia delle Entrate – risposta 328 del 11.05.21

Agenzia delle Entrate – risposta 314 del 30.04.21

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