L’INPS interviene riguardo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e dal Decreto Sostegni, in merito alle tutele spettanti ai lavoratori cd fragili, in quanto ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie ed in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
Viene confermata la tutela:
- dell’equiparazione a ricovero ospedaliero dell’assenza dal lavoro da parte dei lavoratori fragili, impossibilitati a svolgere l’attività in modalità agile, per i periodi dal 17 marzo al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 30 giugno 2021;
- dell’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Ai lavoratori fragili, dunque, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile, sino al 30 giugno 2021, e sino al medesimo termine, in caso di impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, è riconosciuto il diritto ad assentarsi dal lavoro e a vedersi riconosciuto il periodo di assenza come ricovero ospedaliero, con diritto al relativo trattamento economico.