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Rinnovato l’Accordo regionale per la detassazione dei premi di produttività

Confcommercio Emilia Romagna comunica di avere depositato presso il Ministero del Lavoro l’Accordo regionale per la detassazione di premi di produttività, già sottoscritto il 23 febbraio 2017, e ora rinnovato fino al 23 febbraio 2023.

Ricordiamo di seguito i punti principali dell’accordo:

DETASSAZIONE

Possibilità di detassare i premi di risultato fino a 3.000 euro di importo applicando l’imposta sostitutiva del 10%, ferma restando la contribuzione INPS.

I premi sono legati al raggiungimento di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di almeno uno degli indicatori previsti dall’Accordo. Beneficiari sono i dipendenti di aziende con sede legale in Emilia Romagna, anche se occupati presso unità operative fuori regione, ed i dipendenti di aziende con sede in altre regioni che operano in Emilia Romagna, i cui redditi da lavoro dipendente relativi all’anno precedente non abbiano superato gli 80.000 euro.

E’ possibile per il lavoratore se previsto, optare, in sostituzione, per l’erogazione di prestazioni e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria che rientrano nell’ambito del welfare con l’esenzione totale dell’imposta sostitutiva e della contribuzione previdenziale (opzione welfare).

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’Accordo è applicabile esclusivamente alle aziende che:

  • sono associate al Sistema di rappresentanza Confcommercio;
  • applicano e rispettano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del TerziarioDistribuzione-Servizi, del Turismo o altri C.C.N.L. siglati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che hanno sottoscritto il presente Accordo.

PROCEDURA

L’azienda comunica formalmente l’adesione all’Accordo attraverso PEC e procedura telematica. Il premio viene erogato al raggiungimento degli obiettivi di produttività prefissati.

Gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, devono essere misurabili e verificabili sulla base di almeno uno dei seguenti indicatori:

  • Volume della produzione/n. dipendenti
  • Fatturato o Valore Aggiunto di bilancio/n. dipendenti
  • MOL/Valore Aggiunto di bilancio
  • Indici di soddisfazione del cliente
  • Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni
  • Riduzione degli scarti di lavorazione
  • % di rispetto dei tempi di consegna
  • Rispetto previsioni di avanzamento lavori
  • Modifiche all’organizzazione del lavoro
  • Lavoro agile (smart working)
  • Modifiche ai regimi di orario 40129 Bologna
  • Rapporto costi effettivi/costi previsti
  • Numero brevetti depositati
  • Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
  • Riduzione dei consumi energetici
  • Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione
  • Riduzione tempi di commessa
  • Differenze inventariali

SCHEDA PROCEDURE

I datori di lavoro, che intendono aderire all’Accordo, prima dell’attribuzione delle somme detassabili, dovranno altresì compilare il modello, di cui all’Allegato 1 – parte integrante dell’Accordo, ed inviarlo esclusivamente tramite PEC a Confcommercio Emilia Romagna (all’indirizzo: confcommercioer@legalmail.it) e contestualmente all’indirizzo PEC della Vostra Associazione Territoriale, utilizzando il software fornito da Confcommercio Emilia Romagna, di cui si invia in allegato il manuale di utilizzo.

Nel modulo di adesione dovranno essere indicati:

  • uno o più indicatori di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (che potranno essere diversificati per reparto o settore aziendale, ufficio o punto vendita), tra quelli elencati e il relativo valore di incremento definito quale obiettivo da raggiungere per riconoscere il premio detassabile;
  • il periodo congruo di riferimento (che non deve essere inferiore a quattro mesi);
  • l’importo medio per lavoratore del premio legato al raggiungimento degli incrementi nel periodo suddetto.

Il datore di lavoro deve inviare inoltre, a tutti i dipendenti, copia dell’Accordo Regionale e del modulo di Adesione.

Al termine del periodo congruo preso a riferimento, i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione dovrà essere inviata, esclusivamente tramite PEC a Confcommercio Emilia-Romagna, (all’indirizzo: confcommercio-er@legalmail.it) e contestualmente all’indirizzo PEC della Vostra Associazione Territoriale, utilizzando il software fornito da Confcommercio Emilia-Romagna.

Si segnala la necessità di aderire all’Accordo, inviare l’Allegato 1 e procedere al deposito, all’inizio del periodo preso a riferimento per la misurazione dei suddetti incrementi, presso CLICLAVORO all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome,
facendo riferimento ai seguenti codici di deposito dell’Accordo.

CODICI DEPOSITO ACCORDO

  • Piacenza: 20210308160701707
  • Reggio Emilia: 20210308162958521
  • Parma: 20210308162448559
  • Modena: 20210308154948984
  • Bologna: 20210308105011637
  • Ferrara: 20210308165451234
  • Ravenna: 20210308170121609
  • Forlì-Cesena: 20210308170447348
  • Rimini: 20210308171053348

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