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Misure in materia di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie

Il decreto legge n. 44/2021 dispone che fino al completamento della campagna vaccinale nazionale o comunque entro il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività 

  • nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private
  • farmacie, parafarmacie e 
  • studi professionali 

sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dagli operatori.

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

Operativamente per i datori di lavoro:

  • entro il 6 aprile, ciascun  datore di lavoro  trasmette l’elenco  dei propri dipendenti con le  qualifiche interessate, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione nel cui territorio operano;
  • entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi, le Regioni verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti. Nell’ipotesi in cui, non dovesse risultare l’effettuazione della vaccinazione, la Regione segnala tempestivamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

L’ASL invita l’interessato a produrre entro cinque giorni la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’esenzione ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo.

L’inosservanza dell’obbligo vaccinale, determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali ovvero comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 

Il datore di lavoro deve quindi adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. 

Se tale assegnazione non è possibile, si procede alla sospensione nella quale non è dovuta la retribuzione o altro compenso, comunque denominato.

La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 

D.L. n.44 del 1 aprile 2021

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