Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. “Decreto Sostegni“), recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.”
Il Decreto è in vigore dal 23 marzo 2021.
Si riepilogano le principali novità in materia di rapporto di lavoro dipendente e ammortizzatori sociali:
NUOVE MISURE IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 8)
La nuova disposizione prevede, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, la possibilità di richiedere:
- Il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
- l’Assegno Ordinario, la CIGD , FSBA, per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
L’accesso ai predetti trattamenti è consentito senza il riconoscimento di un contributo addizionale e per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del DL n. 41/21.
Un elemento di novità della disposizione riguarda la presentazione delle istanze di trattamento nonché la trasmissione dei dati necessari alla liquidazione da parte dell’Inps che saranno possibili tramite un nuovo flusso telematico denominato “UniEmens CIG”.
Il termine per la presentazione delle domande è confermato entro la fine del mese successivo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento e il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Le integrazioni salariali possono essere riconosciute sia con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps sia con il pagamento anticipato da parte del datore di lavoro.
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI (art. 8)
Blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021(con sospensione delle procedure in corso).
Ulteriore blocco dei licenziamenti dall’ 1 luglio al 31 ottobre per le aziende che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga CIGD, assegno ordinario FIS, FSBA artigianato, con causale Covid-19, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tali ammortizzatori.
Confermato che il divieto non si applica:
- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale;
- ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
PROLUNGATE LE TUTELE PER I LAVORATORI FRAGILI (art.15)
Proroga al 30 giugno 2021 dell’equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.
Prorogata, altresì, la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Le predette disposizioni trovano applicazione anche per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data del 23.03.21, al fine di non creare un vuoto normativo in considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 481, della legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha esteso la disciplina normativa di tutela dei lavoratori fragili al periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI (art. 16)
L’indennità di disoccupazione Naspi è riconosciuta, fino al 31 dicembre 2021, anche in assenza del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro del lavoratore che intende accedere al trattamento nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE (art. 17)
Fissato al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati ovvero prorogati per un periodo massimo di 12 mesi, per una volta in più, in assenza delle causali, fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi.Non si tiene conto dei rinnovi ovvero proroghe già effettuati.