Il Decreto Sostegni, DL n. 41/2021, disciplina all’art.10, la concessione di un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro a favore dei lavoratori intermittenti (contratto a chiamata), che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
In particolare, tale indennità è riconosciuta in favore dei lavoratori intermittenti (con contratto di lavoro senza diritto all’indennità di disponibilità) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL 41/21).
La domanda per l’indennità deve essere presentata all’INPS, entro il 30 aprile 2021, tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.