A CHI SPETTA:
Il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Legge Sostegni spetta a tutti i titolari di partita iva che esercitino attività di impresa, arte e/o professione residenti o che abbiano stabile organizzazione nel territorio dello stato che hanno subito un calo della “media” mensile del fatturato/corrispettivi relativo all’anno 2020 pari o superiore al 30 per cento rispetto alla “media” mensile del fatturato / corrispettivi relativo all’anno 2019.
La determinazione della “media” del fatturato degli anni 2020 e 2019 si ottiene dividendo per 12 l’ammontare del fatturato/ corrispettivi di ciascuna annualità.
N.B.: Non è prevista alcuna agevolazione particolare per le imprese e/o professionisti aventi sede in comuni colpiti da eventi calamitosi.
CHI NON PUO’ BENEFICIARNE
Sono esclusi dal contributo:
- Imprese o/o professionisti che nel periodo d’imposta 2019 abbiano conseguito ricavi per un ammontare superiore a 10 milioni di euro
- Soggetti che alla data del 23 marzo (data di entrata in vigore del DL Sostegni) abbiano cessato la partita iva
- Soggetti che abbiano aperto la partita iva dopo il 23 marzo (data di entrata in vigore del DL Sostegni)
- Enti Pubblici (art. 74 TUIR)
- Intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162 bis TUIR)
- Imprese e professionisti che non hanno subito il calo di fatturato come sopra esposto che hanno iniziato l’attività prima del 1° gennaio 2019.
MODALITA’ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO
Alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 e quello del 2019 (si ricorda che deve essere pari o superiore al 30 % si applica una percentuale differente a seconda del volume di ricavi conseguito nel 2019 come da tabella:
RICAVI CONSEGUITI NEL 2019 | PERCENTUALE CONTRIBUTO SULLA DIFFERENZA TRA LA MEDIA 2020 SU 2019 |
Da zero a 100 mila euro | 60 % |
Da 100 mila a 400 mila euro | 50 % |
Da 400 mila 1 milione di euro | 40 % |
Da 1 milione a 5 milioni di euro | 30 % |
Da 5 milioni a 10 milioni di euro | 20 % |
Il contributo potrà competere nella misura massima di € 150 mila. E’ prevista altresì una misura minima che si attesta in € 1.000.00 per i titolari di partita iva persone fisiche ed € 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
ESEMPIO
- Fatturato/corrispettivi realizzati 2019: € 685.000,00
- Fatturato/corrispettivi realizzati nel 2020: € 417.000,00
- Media mensile fatturato 2019: 685.000 / 12 = 57.083,00
- Media mensile fatturato 2020: 417.000 / 12 = 34.750,00
- Calo percentuale medio 2020 su 2019: superiore al 30 %
- Differenza in valore assoluto tra 2019 e 2020 (57.083 – 34.750) = 22.333,00
- Contributo spettante: Classe di fatturato 2019 (tra i 400 mila e 1 milione) – percentuale pari al 40 %; 22.333 x 40% = 8.933,00
CASI PARTICOLARI
INIZIO ATTIVITA’ DAL 1° GENNAIO 2019 AL 30 NOVEMBRE 2019
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 il calcolo della media del fatturato/corrispettivi relativo al 2019 si effettua considerando quelli realizzati a partire dal mese successivo a quello di apertura della partita iva.
ESEMPI
- Esempio 1)
Contribuente che ha aperto la partita iva il 10 maggio 2019.- Fatturato/corrispettivi realizzati nel 2019 (da giugno a dicembre) € 215.000,00
- Fatturato/corrispettivi realizzato nel 2020: € 168.000,00
- Media mensile fatturato 2019: 215.000 / 7 = 26.875,00
- Media mensile fatturato 2020: 168.000 / 12 = 14.000,00
- Differenza in valore assoluto tra 2019 e 2020 (26.875 – 14.000) = 12.875 (superiore al 30 %)
- Contributo spettante: Classe di fatturato 2019 (tra i 100 mila e 400 mila euro) – percentuale pari al 50 %; 12.875,00 x 50 % = 6.437
- Esempio 2)
Contribuente che ha aperto la partita iva il 3 febbraio 2019.- Fatturato/corrispettivi realizzati nel 2019 (da marzo a dicembre) € 321.000,00
- Fatturato realizzato nel 2020: € 275.000,00
- Media mensile fatturato 2019: 321.000 / 10 = 32.100,00
- Media mensile fatturato 2020: 275.000 / 12 = 22.916,00
- In questo caso non si è in presenza di una calo pari o superiore al 30 % della media mensile del fatturato 2020 sul 2019. Al contribuente spetta l’importo minimo del contributo consistente in € 1.000,00 se persona fisica o € 2.000,00 se soggetto diverso da persona fisica
CONTRIBUENTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITA’ TRA IL 1° ED IL 31 DICEMBRE 2019
Il caso è particolare in quanto, stando alle indicazioni fornite sul vademecum pubblicato dall’Ade, ai fini del fatturato corrispettivi relativi al 2019 si deve tenere conto di quelli realizzati a far data dal mese successivo a quello di apertura della partita iva. In questo modo, il fatturato corrispettivi relativo al 2019 è da considerarsi pari a zero. Da ciò consegue che in assenza della possibilità di verifica del calo di fatturato, al contribuente spetti il contributo minimo di cui al punto precedente.
CONTRIBUENTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITA’ TRA IL 1° GENNAIO 2020 ED IL 22 MARZO 2021
Per tali contribuenti è riconosciuto il contributo minimo previsto in € 1.000 per le persone fisiche o € 2.000,00 se soggetto diverso da persona fisica.
MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO
Il contributo in rassegna potrà essere richiesto attraverso la presentazione di apposita domanda telematica che sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La domanda potrà essere presentata direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato.
L’agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello per la richiesta del contributo che sarà inoltrabile in via telematica direttamente dal soggetto interessato o mediante un intermediario abilitato.
Al presentazione della domanda è prevista dal 30 marzo p.v. al 28 maggio (non è un click day).
Vedasi modello, istruzioni e vademecum nella sezione download.
CONTRIBUTO O CREDITO D’IMPOSTA
La novità più rilevante riguarda la fruizione del contributo. Il contribuente sarà chiamato a scegliere, in sede di presentazione della domanda, se intende ricevere accredito della somma sul conto corrente aziendale oppure convertire detta somma in credito d’imposta che potrà essere utilizzato in compensazione per il pagamento di tributi erariali, contributi previdenziali e tributi locali.
Tale scelta è irrevocabile e deve essere assunta in sede di presentazione della domanda per cui deve essere assunta con cognizione di causa.
AIUTI DI STATO
Il contributo a fondo perduto in rassegna è disciplinato nell’ambito del quadro temporaneo aiuti di stato (temporary framework) Commissione Europea 19 marzo 2020 (1863 final).
Il contributo o il credito d’imposta non sono imponibili agli effetti delle imposte dirette e Irap.
REGIME SANZIONATORIO
Per quanto attiene controlli e sanzioni la norma rimanda alle disposizioni dell’articolo 25 del decreto “Rilancio” (contributi a fondo perduto).
ABROGAZIONI
Vengono abrogate le disposizioni relative a:
- Contributo a fondo perduto per le attività svolte all’interno di centri commerciali (previsto dal DL 137/2020 RISTORI Art. 1 comma 14 bis).
- Contributo a fondo perduto per le attività degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande (previsto dal DL 137/2020 RISTORI Art. 1 comma 14 ter).
CONTRIBUTO FONDO PERDUTO ATTIVITA’ “CENTRI STORICI”
La norma interviene apportando una modifica alla parte relativa al contributo spettante, per l’anno 2021, alle attività di commercio e servizi presenti in comuni ove sono situati santuari religiosi. La modifica consiste nell’ammissione al contributo dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti.
ALTRE NOVITA’ FISCALI IN PILLOLE
Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici
La norma prevede l’istituzione di un Fondo, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la concessione di contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d’impresa nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. In tal modo saranno direttamente le Regioni a erogare i sostegni alle imprese attraverso bandi regionali.
Sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione
Slitta al prossimo 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).
Rottamazione ter e saldo e stralcio
Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021. Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021. Viene riconosciuta la tolleranza dei c.d. “5 giorni”.
Annullamento dei carichi
Saranno automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.
Definizione avvisi bonari non spediti
Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.
Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva). Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti. In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.
Riduzione canone Rai
Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.