L’INPS, con la circolare n. 42 dell’11 marzo 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e della proroga del congedo facoltativo (art. 4 comma 24 L. 92/12), per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021.
Le modifiche, apportate dalla L.178/2020, comportano:
- la proroga del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre);
- l’ampliamento da 7 a 10 giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
L’Istituto, inoltre, precisa che il congedo obbligatorio e facoltativo può essere fruito dal padre anche in caso di morte perinatale del figlio.