Le principali misure previste per la zona rossa:
- SPOSTAMENTI:
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori dei comuni, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Sono comunque consentiti gli spostamenti, anche verso altri comuni, qualora strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Non sono consentiti gli spostamenti verso altre abitazioni private.
Non sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
- ATTIVITA’ COMMERCIALI:
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 al Dpcm 2 marzo 2021 (disponibile nella sezione download), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- SERVIZI DI RISTORAZIONE:
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Per le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
- SERVIZI ALLA PERSONA:
Sono sospesi tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.
- SERVIZI DI CURA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA:
L’attività dei servizi di cura degli animali da compagnia (Codice ATECO 96.09.04) è consentita, previo appuntamento e con autodichiarazione da parte del proprietario che l’animale non convive con persone poste in quarantena o affette da COVID-19, esclusivamente con modalità che non prevedano l’ingresso dei clienti presso i locali dell’esercizio e limitino all’essenziale i contatti tra gli addetti e i clienti, utilizzando i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l’animale e garantendo il distanziamento sociale.
- In tutta la Città di Bologna stop alla vendita di bevande alcoliche dopo le 18
Il Sindaco di Bologna Virginio Merola ha firmato un’ordinanza che vieta agli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto di tutta la città la vendita di bevande alcoliche dalle 18 alle 6 del giorno successivo. L’ordinanza sarà in vigore fino al 2 maggio 2021.
Si conferma dunque lo stop alla vendita di alcolici, per i negozi di vicinato, dalle 18 in poi.
Chi non rispetta l’ordinanza rischierà una multa da 400 a 1.000 euro e la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.