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INL: contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dal CCNL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n.413/2021, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dal CCNL, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015.

 In particolare, l’Ispettorato chiarisce i seguenti aspetti:

  • la conferma della circostanza secondo cui le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 trovano applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore;
  • la possibilità di concludere contratti a tempo indeterminato per le imprese turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi ai sensi del D.P.R. n. 1525/1963.

In relazione alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL, viene confermata la possibilità per la contrattazione collettiva – da intendersi ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 come “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” – di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal D.P.R. n. 1525 del 1963.

Nelle predette ipotesi non trovano applicazione i limiti sui contratti a termine come quelli previsti agli articoli 19, comma 2 (durata del rapporto), 21, commi 01 e 2 (deroga alle causali e al c.d. “stop e go”) e 23, comma 2 (limitazioni quantitative), del Decreto Legislativo n. 81/2015.

Per quanto riguarda la possibilità da parte delle imprese turistiche stagionali che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato, l’INL non ritiene che tali contratti possano inficiare la connotazione stagionale delle relative attività. Ciò in ragione della necessità, per tali imprese, di svolgere comunque una attività “programmatoria” o comunque “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.

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