L’INPS, con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, comunica le istruzioni operative per il differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di Cassa integrazione connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 stabilito dalla Legge di Bilancio.
Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.
Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, come riepilogate nella presente tabella.
Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, oppure agli invii dei modelli SR41 che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte per tardiva presentazione, i datori di lavoro non dovranno riproporre nuove istanze.
Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.