L’Inps con la Circolare n.28 del 17.02.21, in notevole ritardo sui tempi operativi per la presentazione delle domande, fornisce istruzioni in merito alle 12 settimane di ammortizzatori sociali con causale Covid-19 decorrenti dall’ 1/1/2021 previste dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
Riportiamo di seguito i contenuti più importanti.
La legge ha previsto 12 settimane di ammortizzatori sociali, differenziando l’arco temporale di fruizione delle predette settimane;
- per la CIGO Covid-19 le 12 settimane devono essere fruite tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021;
- per l’Assegno Ordinario riconosciuto dal Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) e per la cassa integrazione guadagni in deroga il periodo di fruizione va dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
L’Inps ricorda che, la cassa integrazione di 12 settimane, può essere richiesta a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
Potranno richiedere quindi tali periodi anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di cassa integrazione per causale COVID-19.
Per quanto riguarda i lavoratori cui si rivolgono le tutele, L’Inps precisa che, destinatari di tali trattamenti sono i lavoratori che risultano in forza alla data del 4 gennaio 2021.
Altra importante novità, riguarda la tipologia di ammortizzatore sociale con causale Covid-19, applicabile in funzione del numero dei dipendenti occupati.
Infatti, diversamente da quanto avvenuto in precedenza (ai sensi del DL 34/20 e DL 104/20), per individuare il tipo di ammortizzatore con causale Covid-19 applicabile per le 12 settimane, in particolare tra cassa in deroga e assegno ordinario FIS, si deve fare riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente nel semestre mobile precedente, indipendentemente dal tipo di ammortizzatore Covid-19 fruito nel 2020 (fino a 5 o più di 5).
Infine, viene riconfermata la disciplina che prevede il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%.