Come si ricorderà, il Decreto “Rilancio” ha disposto l’istituzione presso l’ANPAL del Fondo Nuove Competenze, la cui finalità è quella di “innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Possono beneficiare dei contributi finanziari erogati dal Fondo Nuove Competenze i datori di lavoro privati che abbiano stipulato con i sindacati accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
In particolare, gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono:
- prevedere progetti formativi;
- stabilire il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
- stabilire il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze nonché, qualora la formazione sia erogata dall’impresa, dimostrare il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.
Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, è individuato in 250 ore.
Con decreto del 22 gennaio 2021, è stato stabilito che gli accordi collettivi con i sindacati, devono essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021, (inizialmente doveva avvenire entro il 31 dicembre 2020) data entro la quale dovranno essere presentate all’ANPAL le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze. Le attività di sviluppo delle competenze devono concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL (si sale a 120 giorni nei casi di finanziamento degli interventi da parte dei fondi paritetici interprofessionali).