Il DL 137/20 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per le aziende che non hanno richiesto i trattamenti di integrazione salariale di cui al DL 137/20 (6 settimane dal 16.11.20 al 31.01.21)
In attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea, l’INPS, con Circolare n.24 dell’11.02.21, fornisce le prime indicazioni dell’esonero contributivo.
I destinatari del beneficio sono i datori di lavoro che non hanno fruito degli ammortizzatori e che comunque :
- siano stati precedentemente interamente autorizzati per il periodo di 18 settimane del decreto Agosto;
- rientrino nei settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020;
- rinuncino all’ eventuale esonero residuo richiesto in base al decreto Agosto (articolo 3 del decreto legge n. 104/2020).
La circolare ha chiarito che il datore di lavoro che può fruire del suddetto esonero è colui che ha fruito di trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 indipendentemente dai lavoratori coinvolti dai trattamenti stessi. Pertanto non rileva, ai fini del riconoscimento del beneficio, che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza in occasione della fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020.
Per quanto riguarda, l’ammontare dell’esonero, si ricorda che è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Inoltre, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle norme poste a tutela del lavoro e da alcune condizioni specifiche previste dal decreto Ristori e in particolare:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsti all’art. 12 del DL 137/2020.
Con riferimento alla cumulabilità, l’INPS chiarisce che l’agevolazione non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (articolo 1, comma 100 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205) che, in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, si realizza, per gli anni 2021 e 2022, in una decontribuzione totale dei contributi datoriali.
La cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.