La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020 del 30.12.20) ha introdotto ulteriori dodici settimane di trattamenti di cassa integrazione salariale (CIGO, CIGD, Assegno ordinario) che possono essere richieste da tutti i datori di lavoro che devono interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021.
Ciò a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
L’INPS, in attesa della pubblicazione della circolare esplicativa, con il Messaggio n.406 del 29 gennaio 2021, fornisce le prime indicazioni operative per la trasmissione delle domande relative alle predette dodici settimane.
Con riferimento all’arco temporale di fruizione delle predette settimane, si ricorda che:
- i trattamenti di CIGO devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021;
- i trattamenti di Assegno ordinario e di CIGD, invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Possono fruire delle nuove dodici settimane di ammortizzatori sociali i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2021. A tale proposito, rimane valida la previsione secondo cui, nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, ai fini della verifica del requisito in oggetto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Si evidenzia che l’accesso alle nuove dodici settimane di trattamento risulta gratuito: la Legge di Bilancio 2021, infatti, non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che vi fanno ricorso, del versamento del contributo addizionale.
Inoltre, con riguardo all’invio delle domande di trattamento di integrazione salariale, risultano confermati i termini fissati in precedenza: in particolare
- la presentazione delle domande deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
- in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 e, dunque, entro il 28 febbraio 2021.