fbpx
Cerca
Close this search box.

Ammortizzatori sociali: stabiliti gli importi massimi dal 1° gennaio 2021

L’INPS, con la Circolare n.7 del 21 gennaio 2021, ha indicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativamente all’anno 2021.

Come noto, i trattamenti di integrazione salariale, di disoccupazione nonché gli assegni assistenziali di cui beneficiano i lavoratori (o ex lavoratori) dipendenti non possono superare determinati limiti mensili (massimali) che vengono rideterminati ogni anno sulla base dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo, calcolato dall’ISTAT.

Si ricorda che sui trattamenti d’integrazione salariale non sono dovuti contributi previdenziali ma esclusivamente una trattenuta, a carico del dipendente, pari all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti (5,84%).

Per quanto attiene all’indennità di disoccupazione NASpI, l’importo massimo mensile per l’anno 2021 è confermato nella misura di euro 1.335,40.

A differenza dei trattamenti di integrazione salariale, sul trattamento mensile NASpI non opera la riduzione, a carico del dipendente, pari all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti (5,84%).

Trattamenti di integrazione salariale

Di seguito si propongono i valori aggiornati dei massimali mensili previsti per l’anno 2021, rispettivamente al lordo e al netto della trattenuta, pari all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti, del 5,84%, relativi ai trattamenti di integrazione salariale:

Per retribuzioni fino a euro 2.159,48
Valore lordoValore netto
Euro 998,18Euro 939,89
Per retribuzioni superiori a euro 2.159,48
Valore lordoValore netto
Euro 1.199,72Euro 1.129,66

Indennità di disoccupazione NASpI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per il 2021, ad euro 1.227,55.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della Legge n. 41/1986 (riduzione del 5,84% a carico del dipendente), è pari, per l’anno 2021, ad euro 1.335,40.

Giova ricordare che, il contributo di licenziamento è pari, su base annua, al 41% del valore mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI (82% in caso di licenziamento collettivo) per ogni anno di anzianità di servizio del lavoratore licenziato, nel limite di tre anni di anzianità.

Posto che il valore dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, per l’anno 2021, ad euro 1.227,55, il contributo di licenziamento, valido per il medesimo anno, è pari ad euro 503,30, per ogni anno di anzianità di servizio (euro 1.006,60 in caso di licenziamento collettivo).

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2021, ad euro 1.227,55.

L’importo massimo mensile di detta indennità è pari, per l’anno 2021, ad euro 1.335,40.

Indennità di disoccupazione agricola

Per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel 2021 con riferimento all’attività svolta nel 2020, trovano applicazione gli importi indicati nella Circolare INPS n. 20/2020 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, pari ad euro 998,18 ed euro 1.199,72.

Articoli correlati

Fatturazione Elettronica

Fatturazione Elettronica

La soluzione più completa per gestire la tua contabilità.

E-mail Dipendenti

E-mail Dipendenti

Gestisci la posta con la webmail di Ascom.

PEC Clienti

PEC Clienti

La Posta Certificata per i Clienti Ascom.