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Legge di Stabilità 2021: le novità fiscali più interessanti

CONFERMATA ALIQUOTA IVA 10% SU ASPORTO E DELIVERY

Con la Legge di stabilità 2021 è confermata, con interpretazione autentica, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati per asporto o consegna a domicilio.

BONUS VEICOLI ELETTRICI

Viene previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l’acquisto anche in leasing, in Italia, entro il 31.12.2021, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all’art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).

Per tale contributo, non cumulabile con altri eventuali contributi statali, vengono stanziati 20 milioni di euro. E alternativo e non cumulabile con altri contributi statali. Le modalità di fruizione del contributo saranno disciplinate con apposito Decreto.

ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

In sede di approvazione, la rivalutazione dei beni d’impresa prevista dal DL “Agosto” viene riconosciuta anche ai “beni immateriali” risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 tra cui l’avviamento.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

ESTENSIONE “CONTRIBUTO CENTRI STORICI

Per il 2021 il c.d. “contributo centri storici” di cui all’art. 59 del “Decreto Agosto” è stato esteso a favore di soggetti che svolgono attività in comuni in cui sono situati santuari religiosi.

Il contributo sarà riconosciuto ai soggetti:

  • esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
  • con un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.

COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI / DEBITI COMMERCIALI

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti / debiti derivanti da   transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, risultanti da fatture elettroniche.

La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produce gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali / ristrutturazione del debito omologate / piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

L’intervento del legislatore, sulle perdite conseguite dalle società di capitali nell’esercizio in corso al 31/12/2020, prevede:

  • L’ampliamento del periodo di sospensione dell’obbligo “ricapitalizzare o liquidare” con riferimento alle perdite che si sono realizzate nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e, quindi, per gli esercizi coincidenti con l’anno solare anche con riferimento a quelle maturate nell’intero esercizio 2020.
  • L’estensione del beneficio anche alle società che si trovano con l’esercizio “a cavallo”, ad esempio, 1° luglio 2020/30 giugno 2021, le quali possono usufruire della sospensione anche per le eventuali perdite maturate nella prima parte del 2021.
  • L’individuazione del termine entro il quale le società dovranno essere ricapitalizzate, sia per le perdite superiori ad un terzo del capitale, ma comunque non al di sotto del minimo legale sia per quelle superiori ad un terzo che hanno portato il capitale al di sotto del minimo legale.

La sospensione dagli obblighi di ricapitalizzazione si prolungherà fino all’esercizio 2025, più precisamente, sino all’assemblea che approva il bilancio 2025.

In questo lasso temporale,  non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale prevista dall’art. 2484 per S.p.A. e S.r.l. e dall’art. 2545-duedecies per le cooperative.

All’interno della modifica apportata alla norma, si rintraccia, poi, l’integrazione relativa all’obbligo di informativa in nota integrativa. Viene disposto che le perdite oggetto di sospensione dell’obbligo “ricapitalizzare o liquidare” devono essere obbligatoriamente indicate in modo distinto nella nota integrativa all’interno di particolari prospetti.

DETRAZIONE SPESE VETERINARIE

Viene elevata da € 500 a € 550 la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI

Anche per il 2021 si conferma la possibilità di applicare la cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi. Tale agevolazione è concessa solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Diversamente, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082, C.c.

La norma è applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Verrà istituita presso il MIBACT di un’apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi che dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione degli stessi.

Rispetto alla previgente versione è ora disposto che:

  • resta fermo ed applicabile quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali;
  • le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministero i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili in esame con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

Le modalità di realizzazione / gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni raccolte sono demandate ad un apposito Decreto.

È inoltre previsto che, oltre ai titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici, anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell’immobile nelle comunicazioni inerenti l’offerta / promozione dello stesso.

ESENZIONE PRIMA RATA IMU SETTORE TURISTICO

Viene stabilito che non è dovuta la prima rata IMU 2021 con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. Trattasi, in particolare, dei seguenti immobili:

  • stabilimenti  balneari marittimi / lacuali / fluviali e stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case / appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici / manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’esenzione è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.

BONUS CANONI DI LOCAZIONE

Per le strutture turistico ricettive e per le agenzie di viaggio e tour operator viene estero il credito imposta sulle locazioni ai mesi di gennaio, febbraio marzo ed aprile 2021.

BONUS PUBBLICITÀ

È confermato, per il biennio 2021-2022 il c.d. “bonus pubblicità” a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali    quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati nel corso di ciascuno dei due anni.

Per il biennio 2021 – 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.

BONUS EDICOLE

Viene esteso al biennio 2021 – 2022 il c.d. “bonus edicole”, ossia del credito d’imposta introdotto dalla finanziaria 2019 che potrà competere:

  • agli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici;
  • alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita.

Il credito d’imposta sarà commisurato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

E’ stata reiterata, in sede di approvazione la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; alla data dell’1.1.2021, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Viene fissato al 30.6.2021 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima ed al versamento dell’imposta sostitutiva (11%).

BONUS “BEBE’”

È confermato il riconoscimento dell’assegno anche per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2021, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE, come segue.

ISEEBonus
pari o inferiore a € 7.000 annui€ 1.920
da € 7.001 a € 40.000 annui€ 1.440
da € 40.001 annui€   960

L’importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021.

FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI

E’ stato riconosciuto per il 2021 un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del contratto di locazione.

ll contributo in esame è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore;

Per il riconoscimento del contributo, il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo. Per il 2021 è stato stanziato un fondo pari a 50 milioni di euro.

FONDO RIMBORSO AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE

E’ stato istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:

  • iscritti a Università statali;
  • appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
  • che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio;
  • residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell’immobile locato.

Le modalità attuative dell’agevolazione sono demandate ad un apposito Decreto.

BONUS CULTURA 18ENNI

È confermato anche per il 2021 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

È altresì confermata l’estensione del bonus anche per gli abbonamenti a periodici (in precedenza era riconosciuto esclusivamente per abbonamenti a quotidiani).

CREDITO D’IMPOSTA SERVIZI DIGITALI

È confermato anche per il 2021 e 2022, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), con almeno 1 dipendente a tempo indeterminato, il riconoscimento del credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività.

CONTRIBUTO SERVIZI INFORMATIVI

È confermato, per le famiglie a basso reddito, il riconoscimento per il 2021 e 2022 di un contributo aggiuntivo di importo massimo di € 100 sotto forma di sconto sul prezzo di vendita per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani / riviste / periodici anche in formato digitale.

BONUS TV 5G

L’art. 1, comma 1039, lett. c), Finanziaria 2018 con l’intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G ha previsto un contributo fino a € 50 (c.d. “Bonus TV 5G”) per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC.

ll bonus è riconosciuto dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita (IVA compresa) dell’apparecchio acquistato, per un importo pari a € 50 o al prezzo di vendita se inferiore.

In sede di approvazione, allo scopo di favorire il rinnovo / sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, il “bonus TV 5G” è stato esteso all’acquisto / smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE

Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, è stato previsto il riconoscimento, dall’1.1.2021 al 31.12.2022, a favore di:

  • persone fisiche;
  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica e 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. L’ammontare delle spese non può essere superiore:

  • per le persone fisiche non esercenti attività economica a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare;
  • per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale / istituzionale.

Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e 2022.

Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

E’ consentita la partecipazione alla lotteria degli scontrini solo se vengono effettuati pagamenti con metodo tracciabile. Vengono quindi esclusi i pagamenti in contanti.

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO

Viene anticipato al 30/06/2021 (prima 31/12/2021) il termine per poter utilizzare il credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro. Conseguentemente, anche l’eventuale cessione del credito deve essere effettuata entro la nuova scadenza.

PROROGA AL 2021 DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

Viene esteso anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle  persone  fisiche oggetto di comunicazione al sistema tessera sanitaria.

CONFERMATE LE DETRAZIONI PER:

  • Risparmio energetico

Proroga al 31/12/2021 delle detrazioni nella misura del 65 % – 50 % delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.

  • Recupero Patrimonio edilizio

Prorogato al 31.12.2021 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.

  • Bonus Mobili

Proroga al 31/12/2021 del bonus mobili con aumento della soglia da 10 a 16 mila euro per acquisti di mobili ed elettrodomestici legati ad una ristrutturazione edilizia iniziata dopo il 01/01/2020.

  • Bonus “Facciate”

E’ confermato anche per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

  • Bonus “Verde”

E’ disposta la proroga per il 2021 del c.d. “bonus verde”, ossia della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

  1. “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  2. realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  • Nuova detrazione 110%

Per quanto riguarda la nuova detrazione del 110% gli interventi apportati sono molteplici e per la maggior parte rappresentano un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’agevolazione.

Modificando l’art. 119, DL n. 34/2020 che disciplina la detrazione del 110% è ora disposto che la detrazione spettante per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (commi 1 e 4 del citato art. 119) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2022. Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché in 5) per gli interventi eseguiti da:

  1. condomini;
  2. persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022.

Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati / enti assimilati, la detrazione del 110% è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022. Per le spese sostenute dall’1.7.2022 la detrazione spettante va ripartita in 4 quote annuali (anziché 5).

Per tali soggetti, nel caso in cui alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 30.6.2023.

SCONTRINO TELEMATICO: NUOVE SANZIONI

Con l’obbligo generalizzato per tutti i contribuenti obbligati all’emissione di scontrino di adozione del registratore di cassa telematico dal 1° gennaio 2021 sono state ridefinite le sanzioni: 

Mancata o incompleta memorizzazione o trasmissioneOmessa installazione o manomissione RTSanzioni accessorieRavvedimento operoso
 Per ogni operazione, sanzione pari al 90% dell’iva corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.  (no cumulo giuridico). Sanzione da 250 a 2000 euro se non si richiede l’intervento del tecnico in mancanza di omesse annotazioni.Omessa installazione registratore telematico: sanzione amministrativa da 1000 a 4.000 euro. Manomissione o utilizzo di Registratori telematici manomessi: sanzioni da 3.000 a 12.000 euro. Sanzione accessoria: sospensione licenza o autorizzazione per un periodo da 15 giorni a 2 mesi. In caso di recidiva la sospensione è disposta da 2 a 6 mesi.Sospensione licenza o autorizzazione per un periodo da 3 giorni a 1 mese in caso di contestazione, nel corso di un quinquennio, di 4 distinte violazioni per mancata o non tempestiva  memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. Sospensione da 1 a 6 mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro.Non è possibile ravvedere la sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI

Nell’ambito della Finanziaria 2021 è previsto il riconoscimento di specifici crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione nel modelli F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l’ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022).

In particolare l’agevolazione c.d. “Transizione 4.0” è differenziata a seconda che l’investimento abbia ad oggetto:

  • beni materiali e immateriali strumentali “generici”;
  • beni materiali strumentali “Industria 4.0”;
  • beni immateriali strumentali “Industria 4.0”.

Va evidenziato che relativamente agli investimenti effettuati nel 2020 (ovvero entro il 30.6.2021 alle predette condizioni riferite all’ordine / acconti) aventi ad oggetto i suddetti beni la Finanziaria 2020 già riconosce la spettanza di specifici crediti d’imposta. Dovrà essere chiarito quale agevolazione applicare in caso di investimenti ricadenti nel periodo interessato dalla sovrapposizione delle due diverse disposizioni.

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