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Legge di Bilancio 2021: misure di sostegno alla liquidità delle imprese

Misure di sostegno già operative

MORATORIA STRAORDINARIA
(Legge di Bilancio 2021 – Art. 1 comma 248)

Per sostenere le imprese colpite dall’epidemia Covid 19, viene proposto il prolungamento della moratoria per le piccole e medie imprese (PMI) dal 31gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
La misura riguarda l’articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del  29  febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in  parte fino al 30 giugno 2021;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021 i contratti sono  prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati  tramite  il  rilascio di cambiali  agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di   sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza  alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi  o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese del comparto turistico di cui all’articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo 2021.
Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino esposizioni debitorie che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dall’Art. 1 comma 248 della Legge di Bilancio 2021.
La Commissione europea ha autorizzato la misura ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

FINANZIAMENTI FINO A 30.000 EURO (ex 25.000 euro) CON GARANZIA DEL FONDO CENTRALE AL 100%
(Legge di Bilancio 2021 – Art. 1 commi dal 216 al 218)

I finanziamenti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (DL Liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 possono avere durata fino a quindici anni (in luogo dei 10 anni previsti in precedenza).
I beneficiari dei finanziamenti già concessi, possono  chiedere il prolungamento della durata fino alla durata massima di quindici anni, con conseguente adeguamento del tasso d’interesse.

NUOVA SABATINI
(Legge di Bilancio 2021 – Art. 1 commi 95 e 96)

Legge di Bilancio 2021  prevede una integrazione delle risorse a favore della “Nuova Sabatini” e l’erogazione del contributo statale in un’unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto.


Misure di sostegno in attesa di decreti attuativi

FONDO A SOSTEGNO DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE – Sintesi
(Legge di Bilancio 2021 – Art. 1 dal comma 97 al comma 108)

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo a sostegno dell’impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
Il Fondo sostiene:
a) interventi per sostenere l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia;
b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile  deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell’Unione europea e nazionale.

L’approfondimento è disponibile e scaricabile nella sezione Download.

FONDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CREATIVE – Sintesi
(Legge di Bilancio 2021 – Art. 1 commi dal 109 al 116)

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per le piccole e medie imprese creative», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Le risorse del Fondo per le PMI creative sono utilizzate per :
a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori  produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

L’approfondimento è disponibile e scaricabile nella sezione Download.

Trovi gli allegati nella sezione Download

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