Illustriamo le principali novità in materia di rapporto di lavoro dipendente e ammortizzatori sociali, in attesa delle relative disposizioni attuative ed operative
Contratti a termine
Viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – pur in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015. La durata massima del contratto a termine resta di 24 mesi.
Divieto di licenziamento
Estensione al 31 marzo 2021 del divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).
Viene confermato che il divieto non si applica nelle seguenti ipotesi:
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c);
- in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).
Ammortizzatori sociali Covid
Vengono prolungati di ulteriori 12 settimane gli ammortizzatori sociali con causale COVID-19. Tali 12 settimane – gratuite per tutti (a prescindere dalla riduzione del fatturato) – devono essere collocate:
- nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario FIS e di Cassa integrazione in deroga.
Le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.
Possono fruirne anche i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 ed in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge ( 1 gennaio 2021 )
Esonero contributivo alternativo all’utilizzo di ammortizzatori sociali
Ai datori di lavoro privati, che non richiedano i trattamenti sopra descritti è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è riconosciuto nei limiti delle sole ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è riparametrato e applicato su base mensile.
Tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021).
Programma GOL
Prevista l’istituzione, con una dotazione finanziaria di 233 milioni di euro per il 2021, del programma nazionale denominato “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.
Assunzione di giovani under 36
E’ previsto per il biennio 2021-2022 lo sgravio contributivo triennale per le assunzioni o la trasformazione a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni e 364 giorni di età. La misura del predetto sgravio è del 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6.000 euro annui.
Viene eleva da 3 a 4 anni la sua durata limitatamente alle assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’operatività è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Assunzione di donne disoccupate
In via sperimentale per il biennio 2021-2022, si estende a tutte le assunzioni di donne, effettuate a tempo determinato e indeterminato nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto per le assunzioni di donne in determinate condizioni di svantaggio, elevando al contempo, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100% la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro; la durata è di massimo 12 mesi per assunzione a termine e fino a 18 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato. Requisito di accesso al beneficio oltre alle condizioni generali per l’ accesso a benefici, è che l’assunzione costituisca un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi antecedenti.
L’operatività è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Congedo di paternità
Si incrementa da 7 a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021.
Per il padre lavoratore, viene previsto anche l’obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.