ULTIME NOVITÀ FISCALI
Esenzione importazioni beni COVID-19 Circolare Agenzia Dogane 29.10.2020, n. 43/D | A seguito della decisione della Commissione UE 28.10.2020, n. 1573 è ulteriormente prorogato al 30.4.2021 il regime di esenzione dai dazi / IVA per le importazioni di beni necessari per contrastare gli effetti della pandemia COVID-19. |
Reso beni e-commerce Easy Free Back Determinazione Agenzia Dogane 31.10.2020, prot. n. 386291/RU | Ai soggetti che effettuano esportazioni di beni nell’ambito dell’e-commerce è stata riconosciuta la possibilità di reintrodurre senza dazi i beni in precedenza esportati. A tal fine il soggetto interessato deve richiedere un’apposita autorizzazione alla competente Agenzia delle Dogane. |
Contributo attività in centri storici Provvedimento Agenzia Entrate 12.11.2020 | È stato approvato il modello utilizzabile per la presentazione della domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Agosto”, a favore dei soggetti esercenti l’attività nei centri storici colpiti dal calo dei turisti stranieri a seguito dell’emergenza COVID-19 e che hanno subìto una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 rispetto a quello del mese di giugno 2019. La domanda va presentata entro il 14.1.2021. |
Credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro Risposta interpello Agenzia Entrate 12.11.2020, n. 545 | Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro non spetta al soggetto esercente l’attività di somministrazione aperta al pubblico per gli interventi finalizzati ad estendere gli spazi a disposizione dei clienti, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti a sedere causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento a seguito dell’emergenza COVID-19. |
Aliquota IVA verifiche impianti Installati in fabbricati abitativi Risposta consulenza giuridica Agenzia Entrate 9.11.2020, n. 11 | È applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% alle verifiche periodiche eseguite in base al DPR n. 462/2001 su fabbricati a prevalente destinazione abitativa per il mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici (dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche / di messa a terra di impianti elettrici anche pericolosi). Le verifiche periodiche della sicurezza / efficienza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori ex D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22%, posto che non costituiscono impianti tecnologici. |
COMMENTI – LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO RISTORI-QUATER”
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 30.11.2020, n. 297 sono entrate in vigore, a decorrere dal 30.11.2020, le novità del DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”. Le principali novità sono di seguito sintetizzate.
SOSPENSIONE SECONDA / UNICA RATA ACCONTO 2020
Proroga a favore di tutte le imprese / lavoratori autonomi
È disposta la proroga dal 30.11 al 10.12.2020 del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 a favore delle imprese / lavoratori autonomi operanti su tutto il territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma).
Tale differimento interessa, quindi, tutti i soggetti ISA / no ISA, indipendentemente dalla sussistenza di ulteriori condizioni.
Proroga a favore dei soggetti no ISA
È riconosciuta la proroga dal 30.11.2020 al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 a favore dei soggetti no ISA aventi domicilio fiscale / sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nel primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.
La medesima proroga spetta, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi, a favore dei soggetti no ISA:
- esercenti l’attività nei settori economici individuati dalla Tabella 1, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” e dalla Tabella 2, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, di seguito riportate, aventi domicilio fiscale / sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “rosse”);
- esercenti servizi di ristorazione nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“3”) e da un livello di rischio alto, individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “arancio”).
Proroga a favore dei soggetti ISA
Come sopra accennato, a favore dei soggetti ISA il c.d. “Decreto Agosto” ha disposto la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 a condizione che si sia verificata una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019.
Il c.d. “Decreto Ristori-bis” ha riconosciuto il differimento al 30.4.2021, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi, a favore dei soggetti ISA:
- esercenti l’attività nei settori economici individuati dalla Tabella 1, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” e dalla Tabella 2, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, di seguito riportate, aventi domicilio fiscale / sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “rosse”);
- esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“3”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “arancio”).
SECONDA / UNICA RATA ACCONTO 2020 IN SCADENZA IL 30.11.2020 |
Soggetto | Condizione | Proroga |
---|---|---|
Impresa / lavoratore autonomo ISA / no ISA | Nessuna (domicilio fiscale / sede operativa su tutto il territorio nazionale) | 10.12.2020 |
ISA | Riduzione fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del primo semestre 2019 (domicilio fiscale / sede operativa su tutto il territorio nazionale) | 30.4.2021 |
ISA | Attività di cui alla Tabella 1, DL n. 137/2020 e Tabella 2, DL n. 149/2020 + domicilio fiscale / sede operativa zona “rossa” | 30.4.2021 |
Gestione di ristoranti ISA | Domicilio fiscale / sede operativa zona “arancio” | 30.4.2021 |
No ISA | Ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni + riduzione fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del primo semestre 2019 (domicilio fiscale / sede operativa su tutto il territorio nazionale) | 30.4.2021 |
No ISA | Attività di cui alla Tabella 1, DL n. 137/2020 e Tabella 2, DL n. 149/2020 + domicilio fiscale / sede operativa zona “rossa” | 30.4.2021 |
Servizi di ristorazione No ISA | Domicilio fiscale / sede operativa zona “arancio” | 30.4.2021 |
La proroga:
- non riguarda i soggetti “privati”;
- opera anche per i soggetti che partecipano a società / associazioni / imprese ossia a collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale, soci di società di persone, soci di associazioni professionali e soci di società di capitali trasparenti;
- non interessa l’acconto 2020 dei contributi previdenziali, dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione IVS / Gestione Separata INPS, il cui termine è ordinariamente fissato al 30.11.2020.
SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI / CONTRIBUTIVI
Versamenti sospesi
La sospensione interessa i versamenti dei termini scadenti nel mese di dicembre relativi a:
- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituto d’imposta;
- IVA. La sospensione riguarda:
- l’IVA dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili, in scadenza il 16.12;
- l’acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12;
- contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli dovuti alla Gestione separata INPS.
N.B. | I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi: – in unica soluzione entro il 16.3.2021; ovvero – in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021. |
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della sospensione in esame i seguenti soggetti:
- imprese / lavoratori autonomi aventi domicilio fiscale / sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese del 2019.
N.B. | La sospensione spetta anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.12.2019; |
- esercenti attività sospese ai sensi dell’art. 1, DPCM 3.11.2020 (ad esempio, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi / scommesse / bingo, sale teatrali / cinematografiche, sale da ballo / discoteche) aventi domicilio / sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi;
- esercenti attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da elevata / massima gravità (“3” – “4”) e da un livello di rischio alto individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “arancio” / zone “rosse”), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi;
- operanti nei settori economici individuati nella Tabella 2, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, nonché esercenti attività alberghiera / agenzia di viaggi / tour operator, con domicilio / sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “rosse”), indipendentemente dai ricavi / compensi 2019 e dalla riduzione del fatturato / corrispettivi.
Soggetti e requisiti | Domicilio / sede | Versamento sospeso | Versamento sospeso |
---|---|---|---|
Impresa / lavoratore autonomo con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni + riduzione fatturato / corrispettivi del mese di novembre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello del mese di novembre 2019 | su tutto il territorio nazionale | Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020 Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali | scadenti a dicembre 2020 | 16.3.2021 |
Soggetto che ha iniziato l’attività dall’1.12.2019 | su tutto il territorio nazionale | Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020 Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali | scadenti a dicembre 2020 | 16.3.2021 |
Esercente attività sospese ex art. 1, DPCM 3.11.2020 (palestre, piscine, centri benessere, ecc.) | su tutto il territorio nazionale | Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020 Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali | scadenti a dicembre 2020 | 16.3.2021 |
Esercente attività dei servizi di ristorazione | zona “arancio” / “rossa” (*) | Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020 Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali | scadenti a dicembre 2020 | 16.3.2021 |
Esercente attività di cui alla Tabella 2, DL n. 149/2020 Albergo, agenzia viaggi / tour operator | Zona rossa (*) | Liquidazione IVA mese di novembre e acconto IVA 2020 Ritenute lavoro dipendente / assimilato Contributi previdenziali | scadenti a dicembre 2020 | 16.3.2021 |
(*) la colorazione delle Regioni / Province autonome è individuata alla data del 26.11.2020
PROROGA PRESENTAZIONE MOD. REDDITI / IRAP 2020
È prevista la proroga dal 30.11.2020 al 10.12.2020 del termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP.
PROROGA VERSAMENTI ROTTAMAZIONE / SALDO E STRALCIO
È prevista la proroga dal 10.12.2020 all’1.3.2021 del versamento integrale delle rate in scadenza nel 2020 relativamente alla c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo e stralcio.
N.B. | Si rammenta che per i debiti per i quali al 31.12.2019 si è determinata l’inefficacia delle predette definizioni (ad esempio, per mancato pagamento delle rate scadenti entro il 31.12.2019) possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19, DPR n. 602/73. |
Rottomazione:
- somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla “rottamazione-ter”
Rata | Scadenza originaria | Scadenza prorogata |
---|---|---|
3° | 31.7.2020 | 1.3.2021 |
4° | 30.11.2020 | 1.3.2021 |
- somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019;
- somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA- 2018 entro il 30.4.2019;
- somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell’IVA all’importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.
Rata | Scadenza originaria | Scadenza prorogata |
---|---|---|
3° | 1.6.2020 (*) | 1.3.2021 |
4° | 1.6.2020 | 1.3.2021 |
5° | 31.7.2020 | 1.3.2021 |
6° | 30.11.2020 | 1.3.2021 |
- somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l’istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019;
- somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l’integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA- 2018-R entro il 31.7.2019.
Rata | Scadenza originaria | Scadenza prorogata |
---|---|---|
2° | 1.6.2020 (*) | 1.3.2021 |
3° | 1.6.2020 | 1.3.2021 |
4° | 31.7.2020 | 1.3.2021 |
5° | 30.11.2020 | 1.3.2021 |
Il pagamento entro l’1.3.2021 non comporta:
- la corresponsione di interessi;
- la perdita dei benefici della definizione agevolata.
N.B. | Al nuovo termine dell’1.3.2021 non è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni. Pertanto qualora il versamento sia effettuato dopo tale data, lo stesso sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici della definizione agevolata. |
PROROGA VERSAMENTO PREU
È previsto che il versamento del saldo PREU relativo:
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot – AWPI);
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (; video lottery – VLT)
e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 (settembre-ottobre) va effettuato il 18.12.2020 in misura pari al 20% del dovuto in base alla raccolta di gioco dello stesso bimestre.
Il restante 80% può essere versato in rate mensili di pari importo con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno. In particolare:
- la prima rata va versata entro il 22.1.2021;
- le successive rate entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo (ultima rata entro il 30.6.2021).
ESTENSIONE CONTRIBUTO “DECRETO RISTORI”
Il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” a favore di imprese / lavoratori autonomi che al 25.10.2020 hanno partita IVA attiva è esteso, con la percentuale di ristoro del 100%, anche ai soggetti che svolgono, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate.
Vedi Tabella percentuale di ristoro in allegato
Il contributo è erogato dall’Agenzia delle Entrate:
- automaticamente a favore di coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Rilancio”;
- a fronte di un’apposita domanda da presentare, utilizzando lo specifico modello, entro il 15.1.2021.
REVISIONE DISCIPLINA DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO
É previsto che a seguito della presentazione all’Agente della riscossione della domanda di rateazione da parte del contribuente che versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa / decadenza dalla dilazione:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi / ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Inoltre:
- non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (verifica da parte delle Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare un pagamento di un importo superiore a € 5.000, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento) se antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione;
- il pagamento della prima rata del piano di dilazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, purché non sia ancora intervenuto l’incanto con esito positivo / non sia stata presentata istanza di assegnazione / il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
N.B. | Le novità in esame sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30.11.2020. |
Relativamente alle richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 – 31.12.2021:
- è elevato a € 100.000 (in luogo di € 60.000) il limite al cui mancato superamento il contribuente non deve documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà per poter ottenere la dilazione;
- con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi, gli effetti della decadenza automatica dalla rateazione, della riscossione in unica soluzione dell’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto nonché della possibilità di nuova rateazione del carico se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive.
È inoltre previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente oggetto di dilazione presentando l’apposita domanda entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.
Infine è riconosciuta la possibilità di accordare le dilazioni relativamente ai debiti per i quali, al 31.12.2019, si è determinata l’inefficacia delladefinizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 – (“rottamazione” e “rottamazione-bis”).
“CANCELLAZIONE” IMU 2020
Al fine di individuare i casi in cui non è dovuto il versamento della prima / seconda rata IMU 2020 ancorati alla circostanza che il proprietario dell’immobile sia anche il gestore dell’attività nello stesso esercitata, è ora disposto che la “cancellazione” del versamento trova applicazione anche nel caso in cui il soggetto passivo IMU sia anche gestore delle attività economiche interessate dall’agevolazione.
Conseguentemente, l’esenzione è riconosciuta non soltanto nel caso in cui il proprietario dell’immobile sia anche gestore dell’attività ivi esercitata, come originariamente previsto, ma anche nel caso in cui il gestore dell’attività risulti essere il soggetto passivo IMU.
In particolare si rammenta che per gli immobili in leasing il soggetto passivo IMU è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
CONTRIBUTO RISTORAZIONE
Il c.d. “contributo ristorazione”, ossia il contributo a fondo perduto riconosciuto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, è esteso anche agli esercenti quale attività prevalente quella identificata dal codice “55.20.52” (attività di alloggio connesse alle aziende agricole).
Pertanto, il contributo a fondo perduto in esame, per il quale va presentata l’apposita domanda entro il 15.12.2020,spetta alle imprese:
- esercenti quale attività prevalente una delle seguenti attività.
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
56.29.10 | Mense |
56.29.20 | Catering continuativo su base contrattuale |
- esercenti una delle seguenti attività.
55.10.00 | Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo) |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (*) |
(*) Tale codice deve essere “indicato” anche dai soggetti esercenti l’attività di ittiturismo
- con un fatturato / corrispettivi medi del periodo marzo – giugno 2020 inferiore al 75% del fatturato / corrispettivi medi del predetto periodo del 2019.
Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
- in attività alla data del 15.8.2020.
Vedi Tabella contributo ristorazione in allegato
SCADENZARIO
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