L’INPS con circolare n. 133 del 24/11 ha finalmente fornito le istruzioni per l’applicazione del beneficio dell’esonero contributivo da parte di aziende del settore turismo e stabilimenti termali che hanno assunto lavoratori a tempo determinato e già previsto dal DL 104 Decreto “Agosto”.
Datori di lavoro interessati
Aziende del turismo e stabilimenti termali.
Beneficio e durata
L’articolo riconosce l’esonero dei contributi previdenziali alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate tra il 15 agosto ed il 31 dicembre. L’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai tre mesi.
Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l’esonero
Tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato o stagionale, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato, di lavoro domestico, di lavoro a chiamata.
Conversione a tempo indeterminato
In caso di conversione dei predetti rapporti a termine in contratti di lavoro a tempo indeterminato, spetta anche l’esonero per le assunzioni trasformazioni in contratto a tempo indeterminato, di cui all’ art 6. Pertanto, nelle suddette ipotesi di conversione del rapporto il datore di lavoro potrà richiedere gli ulteriori sei mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.
Misura dell’esonero
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12).
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Condizioni di spettanza dell’esonero
Possesso del documento unico di regolarità contributiva DURC e rispetto delle altre condizioni previste per la fruizione di agevolazioni contributive.
Se l’azienda è interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica COVID in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Questo beneficio si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea che è stata accordata in data 16/11/2020.
Coordinamento con altri incentivi
Questo esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Procedimento di ammissione all’esonero. Adempimenti dei datori di lavoro
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le informazioni relative al rapporto di lavoro per il quale si chiede l’agevolazione.
L’INPS, effettua i controlli, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.
Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione
L’applicazione dell’esonero può essere fatta a partire dalla denuncia del periodo retributivo di novembre il recupero di contributi relativi ai mesi precedenti può essere effettuato sugli uniemens di competenza novembre dicembre gennaio 2021.