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Esonero versamento contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato

L’INPS con circolare n. 133 del 24/11 ha finalmente fornito le istruzioni per l’applicazione del beneficio dell’esonero contributivo da parte di aziende che hanno assunto lavorati a tempo indeterminato o trasformato lavoratori già assunti a termine già previsto dal Dl 104 decreto “Agosto”.

Beneficio

Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche   con trasformazione di contratti a termine effettuate a decorrere dal 15 agosto fino al 31 dicembre 2020, di lavoratori.

Durata

L’esonero, che ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l’esonero

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione, dei  contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico, di lavoro a chiamata.

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (euro 671,66) per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nelle ipotesi in cui sia stato già riconosciuto l’esonero per le assunzioni a termine nei settori Turismo e stabilimenti termali, come espressamente previsto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 104/2020, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato, l’esonero spetta per ulteriori sei mesi a partire dalla data di conversione.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le ulteriori condizioni previste in materia di agevolazioni contributive.
L’INPS chiarisce che laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica Covid, può comunque accedere, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, alle  agevolazioni in esame.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’esonero contributivo è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, quindi non si applica la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Procedimento di ammissione all’esonero. Adempimenti dei datori di lavoro

Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le informazioni relativa al rapporto di lavoro per il quale si chiede l’esonero.
L’INPS, effettua i controlli, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.
In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive Uniemens.

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