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DL “RISTORI BIS”: novità in materia di ammortizzatori, welfare e versamenti contributivi

MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI

In merito ai destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 12 del decreto legge n. 137/2020, cd. “Ristori”, la disposizione ne estende l’ambito di applicazione ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, il  9/11/2020.

Inoltre prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali che si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020 sia per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale sia per l’invio dei relativi dati per il pagamento degli stessi.

CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

La disposizione prevede la facoltà di astenersi dal lavoro, per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, in favore dei genitori di alunni per i quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado – limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della Salute, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M del 3 novembre 2020 – e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (cd. smart working).

Per i predetti periodi di congedo, che devono essere fruiti alternativamente dai genitori, è riconosciuta dall’INPS un’indennità pari al 50% della retribuzione nonché la copertura della contribuzione figurativa. Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura dai D.P.C.M. del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

BONUS BABY-SITTING 

Nelle aree del territorio nazionale ricomprese nelle c.d. “zone rosse”, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 o iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di babysitting nel limite massimo complessivo di € 1000, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (cd. smart working), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus è riconosciuto anche in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Il bonus baby-sitting: non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari,  viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI CON SEDE OPERATIVA NEI TERRITORI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

La norma estende la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 – e non anche dei premi Inail – già prevista dall’articolo 13 del decreto Ristori, anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al decreto in commento. Inoltre, anche per i datori di lavoro privati con unità produttive od operative ubicate nelle aree del territorio nazionale nelle cosiddette “zone rosse” (art. 3 D.P.C.M. del 3 novembre 2020) e appartenenti ai settori di cui all’Allegato 2 del presente decreto, viene disposta la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020. Va rilevato, su questo punto, che mentre l’articolo 13 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 faceva riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti per la competenza del mese di novembre 2020, l’articolo in commento – oltre ad escludere i premi INAIL – parla soltanto di contributi dovuti nel mese di novembre senza più riferirsi al concetto di competenza.  

Il versamento dei contributi sospesi dall’articolo in commento può avvenire, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Si decade dal beneficio della rateazione, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive.

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