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Proroga sospensione cartelle e accertamenti esecutivi

Snag, circ. n. 77/Fi/20 4119/Sn AI/sb

Il DPCM dello scorso 18 ottobre ha allungato ulteriormente la tregua fiscale di sospensione delle riscossioni di cartelle e dei pignoramenti per entrate tributarie e non. Inizialmente la sospensione era prevista sino allo scorso 16 ottobre 2020. A fronte del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19, il Governo ha stabilito che l’attività di riscossione dell’Erario rimarrà invece ferma fino al prossimo 31 dicembre 2020.
La proroga fino al 31 dicembre 2020 riguarda le nuove notifiche e il pagamento di cartelle e altri atti messi in stand by dallo scorso 8 marzo dal Decreto Cura Italia.
Nello specifico le disposizioni prevedono che restano sospese:

• le attività di notifica di nuove cartelle di pagamento; • il pagamento delle cartelle già inviate in precedenza e degli altri atti dell’Agente della Riscossione;
e riguardano atti quali:

• cartelle di pagamento; • avvisi di accertamento esecutivi; • avvisi di accertamento in materia doganale; • ingiunzioni degli enti territoriali; • nuovi avvisi di accertamento esecutivi per i tributi locali.
Per le cartelle di pagamento che scadevano dopo l’8 marzo 2020, la sospensione vale fino al 31 dicembre 2020. Per evitare che l’Agenzia riattivi procedure di recupero, le cartelle dovranno essere saldate entro il 31 gennaio 2021. Alternativamente, entro lo stesso termine, si potrà richiedere una rateizzazione.
A fronte di quanto sopra, si fermano, di conseguenza, anche le attività di pignoramento su stipendi, pensioni e trattamenti assimilati.

Relativamente alle rateizzazioni che il contribuente ha già in essere, si proroga il periodo che dà luogo alla decadenza dalla dilazione: essa scatta infatti con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5. Ciò vale anche in caso di rateizzazioni ancora da richiedere ma l’istanza deve essere presentata all’Agenzia entro il 31 dicembre 2020.
Ad oggi resta invece confermato il maxi appuntamento con la pace fiscale (ROTTAMZIONE) del 10 dicembre 2020. Esso infatti rimane il termine ultimo entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 possono effettuare i pagamenti delle rate di rottamazione in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

Inoltre, per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate potrà notificare le nuove cartelle.

Infine, occorre sottolineare che, a fronte del nuovo DPCM del 25 ottobre 2020 e delle ulteriori restrizioni previste fino al 24 novembre 2020, la normativa potrebbe subire ulteriori variazioni di cui vi daremo eventuale aggiornamento.
Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.
Con l’occasione porgiamo i migliori saluti.

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