Circolare n. 155 del 19 ottobre 2020
Come anticipato dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa tenutasi ieri, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258/2020, il DPCM 18 ottobre 2020, in vigore da oggi 19 ottobre 2020 ed efficace fino al prossimo 13 novembre, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”.
Durante la conferenza stampa il Premier, dopo aver richiamato la responsabilità dei cittadini nel fare la propria parte applicando le misure di contenimento del contagio (distanziamento interpersonale di 1 metro, mascherina, frequente igiene delle mani), ha affermato che la strategia messa in campo per contrastare la nuova ondata di contagio, è pienamente concordata con il CTS e tiene conto dell’andamento epidemiologico, nonchè della necessità di tutelare l’assetto economico e produttivo.
Il DPCM da ultimo emanato, modifica quello dello scorso 13 ottobre e, per quanto riguarda le norme d’interesse per il settore, appare utile evidenziare:
• Possibilità per le autorità locali di disporre la chiusura al pubblico dopo le 21.00 di strade o piazze ove possono crearsi assembramenti, consentendo l’accesso solo agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (art. 1, comma 2 bis));
• Sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art. 1, comma 1, lett. l)) Le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8.00 alle 21.00, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle stesse con l’andamento della situazione epidemiologica e che vengano rispettate le misure di prevenzione stabilite con i relativi protocolli (cfr. check lists elaborate dalla Federazione).
• Discoteche (art. 1, comma 1, lett. n)) Il nuovo DPCM conferma il previgente regime secondo cui restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Come già reso noto con la circolare Fipe n. 152/2020, la Federazione si è attivata per far presente che tale formulazione non consente che in tali locali siano svolte altre tipologie di attività imprenditoriali, come ad es. la somministrazione di alimenti in bevande, qualora il titolare sia in possesso di idoneo titolo.
• Cerimonie, eventi privati, banqueting e catering (art. 1, comma 1, lett. n)) Permangono nel nuovo DPCM l’espresso divieto di svolgimento di “feste nei luoghi al chiuso e all’aperto” e, con riferimento alle abitazioni private, la raccomandazione di evitare lo svolgimento di feste, nonché di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei. La medesima disposizione, tuttavia, continua a consentire lo svolgimento di feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, con la partecipazione massima di 30 persone, e con l’obbligo di osservare i protocolli e le linee guida vigenti.
• Sagre e Fiere e manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale (art. 1, comma 1, lett. n)) Da oggi sono vietate sagre e fiere mentre restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal CTS e con garanzia del distanziamento interpersonale di almeno un metro. • Convegni e Congressi (art. 1, comma 1, lett. n-bis)) Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico.
• Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, comma 1, lett. ee) e lett. ff)) (i) Le attività dei servizi di ristorazione con codice ATECO 56 (tra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie), in conformità con i protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili al settore (cfr. check lists elaborate dalla Federazione), sono consentite:
- dalle 5.00 sino alle ore 24.00, con consumo al tavolo con un numero massimo di 6 persone per singolo tavolo; – dalle 5.00 sino alle ore 18.00, in assenza di consumo al tavolo.
La norma, oltre a precisare l’orario di apertura come richiesto dalla Federazione, impone ora l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello (allegato) che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Per quanto riguarda l’indicazione del numero massimo di avventori, la Federazione ritiene che lo stesso possa essere calcolato, partendo dal layout del locale, come se al singolo tavolo fossero tutti conviventi (o comunque persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggetti al distanziamento interpersonale, ad es. accompagnatori di disabili) salvo poi l’onere a carico dell’esercente di garantire il distanziamento di almeno 1 metro tra i clienti che non siano conviventi oppure non rientrino nel caso sopra indicato. Nelle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre u.s., viene ribadito che quest’ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Diversamente, per le attività in cui non sia possibile effettuare consumo ai tavoli – e, quindi, non sia possibile far valere l’indicazione del punto precedente – è bene che il numero massimo sia calcolato garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra gli avventori.
La disposizione stabilisce, inoltre, che resta sempre consentita la consegna a domicilio (delivery), nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, mentre è possibile effettuare la ristorazione con asporto (take away) solo fino alle 24.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. (ii) Restano consentite le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2), con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. (iii) Restano comunque aperti (quindi senza limitazioni orarie) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e quelle presso negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di 1 metro. Dalla formulazione risultano ancora esclusi gli esercizi posti all’interno delle stazioni ferroviarie e aree portuali, i quali, dunque, sembrerebbero dover osservare le restrizioni orarie previste per gli ordinari esercizi di somministrazione prima elencate, potendo, tuttavia, continuare a svolgere i servizi di delivery e take away.
• Balneari (art. 1, comma 1, lett. mm)) Non cambia il regime giuridico applicabile agli stabilimenti balneari le cui attività restano consentite, sempre a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle stesse con l’andamento della situazione epidemiologica e che vengano rispettate le misure di prevenzione stabilite con i relativi protocolli.
Giova altresì segnalare che, non essendo intervenuta l’integrale sostituzione del DPCM del 13 ottobre u.s., il Provvedimento in commento conferma quanto previsto dal D.L. n. 125/2020 (cfr. circolare Fipe n. 150/2020) in ordine all’obbligo di portare sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi chiusi e in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire l’”isolamento” rispetto a persone non conviventi, fatte salve le disposizioni contenute nei protocolli disciplinanti le misure di contenimento applicabili ai diversi settori (tra cui espressamente anche quelle concernenti il consumo di cibo e bevande). L’uso delle mascherine viene altresì raccomandato anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
È bene, inoltre, segnalare che persiste sull’intero territorio nazionale tutte le attività, inter alia, commerciali dovranno continuare a osservare i contenuti del Protocollo del 24 aprile 2020 Governo/parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 12 del DPCM).
Quanto all’esecuzione e al monitoraggio delle misure di contenimento, resta confermata la competenza delle prefetture locali (che possono avvalersi anche delle forze di polizia, nonché dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro – per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – e, ove occorra, delle forze armate). Si ribadisce, quindi, l’importanza che le Associazioni in indirizzo instaurino opportuni confronti con tali organi di controllo, i quali sono chiamati ad applicare una normativa che tiene conto delle dell’andamento della situazione epidemiologica sui territori. Si consideri infatti che, ai sensi dell’art. 1, comma 16 del D.L. n. 33/2020 (così come modificato dal D.L. n. 125/2020 sopra citato), le Regioni, in considerazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, conservano il potere di introdurre misure più restrittive, ovvero, previa intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative.
Per ragioni di completezza, ancora una volta occorre ricordare che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e all’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno esser punite:
- con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro); – e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117).
Gli uffici della Federazione sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi