Decreto-legge “semplificazioni”: entro il 1° ottobre le società e le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese dovranno indicare il proprio domicilio digitale se non già comunicato o cancellato
il recente decreto-legge D.L. 16/07/2020, n. 76, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito nella legge convertito nella legge 11/09/2020, n. 120, ha, fra le altre, introdotto importanti novità anche in materia di utilizzo della posta elettronica certificata (sostituita dal “domicilio digitale”) nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti.
In particolare, l’art. 37, novellando l’articolo 16 del D.L. n. 185/2008 (L. n. 2/2009), nonché l’articolo 5 del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012), introduce, rispettivamente per le società e le imprese individuali, l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale, il quale va comunicato entro il 1° ottobre 2020 al Registro delle Imprese, se non già comunicato in precedenza.
A seguito di tali modifiche normative:
- le società già iscritte nel Registro delle Imprese che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle Imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata;
- le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato entro il 1° ottobre 2020 il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle Imprese, sono sottoposte alla sanzione da euro 10 a euro 516 (prevista dall’articolo 2194 del codice civile), in misura triplicata, secondo la procedura individuata dalla norma.
Resta fermo per le società e le imprese individuali di nuova costituzione l’obbligo di indicare in sede di iscrizione al Registro delle Imprese o all’albo delle imprese artigiane il proprio domicilio digitale, in mancanza del quale l’ufficio del Registro delle Imprese, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda di iscrizione in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.
Modalità di comunicazione della PEC
Per sapere come comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC, è possibile consultare l’apposita Guida (Guida redatta nel 2011, le istruzioni di compilazione sono tuttora valide).
Pratica semplice
Nel sito www.registroimprese.it è prevista una procedura semplificata on line per comunicare l’indirizzo PEC.
PEC non univoca
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Lettera-Circolare n. 77684 del 09/05/2014 e la Lettera-Circolare n. 99508 del 23/05/2014, ha chiarito che, alla luce dell’ attuale evoluzione normativa, risulta oggi indubitabile che per ogni impresa, sia essa societaria o individuale, debba essere iscritto, nel registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile. Alla luce di quanto affermato dal Ministero, non è quindi possibile accettare PEC che non siano univoche, sia per le imprese individuali che per le società.