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Credito imposta sanificazione

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 302831 del 11.09.2020 è stata resa nota la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dall’articolo 125 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), da applicare al credito teorico oggetto di precedente comunicazione.

La percentuale di fruizione del credito d’imposta sanificazione è pari a 15,6423%, ottenuta dal rapporto tra il limite massimo di spesa, fissato dal Decreto Rilancio in 200 milioni di euro, e gli importi complessivamente richiesti dai contribuenti nelle comunicazioni validamente inviate dal 20.07.2020 al 07.09.2020, pari a 1.278.578.142 euro.

Così, ad esempio, se l’ammontare delle spese sostenute indicate nella comunicazione inviata entro lo scorso 7 settembre è pari a € 10.000 ed il credito d’imposta teorico è pari a € 6.000, l’importo spettante si ottiene applicando la percentuale del 15,6423 % al credito imposta teorico ottenendo la somma di € 938,54 (938,00).

Il credito d’imposta così determinato è fruibile in compensazione a partire da oggi 14 settembre, oppure in sede dio dichiarazione redditi per l’anno 2020 oppure ceduto a terzi soggetti.

L’utilizzo in compensazione con modello F24 deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

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