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Covid-19, disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico

Dai trasporti al lavoro agile, cosa prevede il decreto legge dell’8 settembre 2020

Si informa che ieri, 9 settembre, è entrato in vigore il decreto legge 8 settembre 2020, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’ 8 settembre 2020, n. 223). Il provvedimento – che è stato trasmesso in Parlamento per l’avvio del consueto iter di conversione in legge – interviene su diversi ambiti correlati all’esigenza di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, il trasporto pubblico locale, compreso quello scolastico, e il sostegno ai territori di Lampedusa e Linosa, in considerazione delle misure di contenimento connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19. Si riportano, di seguito, le disposizioni di maggior interesse per il Sistema.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

  1. Trasporto Pubblico Locale (art. 1)
    Si prevede che le risorse stanziate dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto “Agosto”) per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e regionale, sottoposte a oneri di servizio pubblico, dei minori ricavi tariffari conseguiti per effetto dell’epidemia da Covid-19, nel limite di 300 milioni di euro, possano essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinati anche a studenti, resi necessari per rispettare i requisiti previsti nelle linee guida per il trasporto pubblico e il trasporto scolastico, qualora tali servizi, nel periodo precedente all’epidemia, abbiano registrato tassi di riempimento superiori all’80%. Un successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze, provvederà alla definitiva ripartizione delle risorse tra le diverse Regioni e Province autonome, ferma restando l’immediata autorizzazione a un parziale e provvisorio impegno di quota parte delle stesse per l’attivazione dei servizi aggiuntivi (pari al 50 per cento delle risorse attribuibili).
  2. Trasporto scolastico (art. 2)
    Si prevede che le risorse del Fondo istituito dall’art. 39, comma1, del decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, per compensare gli Enti Locali delle perdite di gettito generate dall’epidemia Covid-19, e quelle del Fondo istituito presso il Ministero dell’Interno per concorrere ad assicurare agli Enti Locali le risorse per l’espletamento delle funzioni essenziali, ripartite con Decreto del Ministero dell’Interno 24 luglio 2020, possono essere utilizzate dai Comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. In particolare, ogni Comune può destinare nel 2020 al trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per tali servizi nel 2019.

INTERVENTI IN FAVORE DEI COMUNI DI LAMPEDUSA E LINOSA

  1. Sospensione versamenti tributari e contributivi, per i Comuni di Lampedusa e Linosa (art. 4, comma 1)
    L’articolo dispone per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nel Comune di Lampedusa e Linosa il rinvio al 21 dicembre 2020 di tutti i versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che scadono entro il 21 dicembre del corrente anno, senza applicazione di sanzioni e di interessi. Si specifica che, per i medesimi soggetti, resta ferma la facoltà di avvalersi della ulteriore rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate, prevista dall’art. 97 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto “Agosto”). Conseguentemente tali soggetti, per i versamenti, di cui agli articoli 126 e 127 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – per i cui contenuti di rinvia alla nostra nota del 21 luglio 2020 – potranno versare, senza applicazione di sanzioni e interessi:  un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;  il restante 50% delle somme dovute, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Le somme di cui all’articolo in esame, già versate, non sono rimborsabili.
  2. Interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca del Comune di Lampedusa e Linosa (art. 4, commi 2-4)
    In considerazione degli effetti dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria sono estese alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa, le agevolazioni per la nuova imprenditorialità in agricoltura di cui all’art. 9, comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. Tali agevolazioni si sostanziano in mutui agevolati per investimenti, con tasso d’interesse pari a zero, con la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento. Le risorse stanziate sono pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Lavoro “agile” e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici (art. 5)
La disposizione introduce la possibilità per il genitore lavoratore dipendente di svolgere la prestazione di lavoro in modalità “agile” (cd. Smart Working) nell’ipotesi in cui il figlio convivente, minore di anni quattordici, sia posto in quarantena dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. In tal caso la prestazione in modalità “agile” potrà essere svolta per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità “agile” uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio usufruendo di periodi di congedo per i quali è prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione. Tali periodi sono inoltre coperti da contribuzione figurativa. Per i giorni in cui un genitore svolge lavoro “agile” o fruisce del congedo straordinario in applicazione della disposizione in commento, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità “agile” o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure. Sia la modalità di lavoro “agile” che il congedo straordinario introdotti dalla presente disposizione potranno essere richiesti entro il 31 dicembre 2020. Inoltre il congedo straordinario è riconosciuto dall’INPS entro i limiti di spesa stabiliti dalla norma, raggiunti i quali non verranno più prese in considerazione ulteriori domande.

Luigi Taranto

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