Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 7 agosto 2020, ha approvato – salvo intese tecniche – l’atteso “Decreto Agosto” che prevede nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le disposizioni provvisorie contenute nel testo approvato relative al tema “lavoro” sono le seguenti:
Integrazione salariale è prorogata per diciotto settimane (9+9) collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Le settimane decorrenti dal 13 luglio assorbono però le eventuali settimane richieste precedentemente che sono state fruite dalla stessa data.
I datori di lavoro che presentano domanda per le seconde 9 settimane dovranno versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° gennaio 2019.
Sgravio per le aziende che non ricorrono all’integrazione salariale
Ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra descritti e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale COVID è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato
Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato o stagionali L’esonero contributivo è riconosciuto sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Agevolazioni contributive per le aree svantaggiate
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni “svantaggiate” una agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Licenziamenti collettivi e individuali
I datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali sopra richiamati resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo.
E’ altresì preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti e alle precedenti condizioni, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Le preclusioni e le sospensioni sopra elencate non si applicano in caso di
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa,
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
- incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
- fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
Contratti a termine – proroga in assenza di causale
I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato potranno essere rinnovati p prorogati per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, senza indicare la causale, entro il 31 dicembre 2020 e ferma restando la durata massima di ventiquattro
Contratti a termine – abolizione della proroga automatica
Viene abrogata la disposizione che aveva previsto la proroga automatica dei contratti a tempo determinato e di apprendistato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Sono inoltre previste indennità per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori a termine o somministrati a fronte di particolari requisiti.
Il provvedimento emanato da Consiglio dei Ministri del 7 agosto dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella versione definitiva e potrà subire variazioni in funzione delle necessarie “intese tecniche” e delle verifiche necessarie per l’utilizzo delle risorse dell’Unione Europea.