La disposizione prevista dal decreto Rilancio
In sede di conversione in legge del decreto Rilancio è stato aggiunto all’art. 93 il comma 1 bis il quale dispone che il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato anche in regime di somministrazione è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per effetto di tale nuova disposizione viene introdotta una “proroga obbligatoria”, per cui la durata finale dei contratti a termine, anche in somministrazione, è prorogati per un periodo uguale a quello di sospensione della prestazione dovuta all’emergenza da Coronavirus (periodo non lavorato per ricorso ai trattamenti di integrazione salariale), con conseguente necessità da parte del datore di lavoro di quantificare tale periodo ai fini della nuova scadenza del contratto.
Vista la genericità della norma, a livello operativo potrebbero sorgere criticità derivanti dall’influenza o meno del periodo di sospensione (in assenza di una esplicita affermazione di neutralizzazione) su vari aspetti del rapporto a tempo determinato (durata massima, cessazione dell’esigenza temporanea da parte del datore di lavoro di assunzione del lavoratore in sostituzione o per stagionalità, eventuale acquisizione del diritto di precedenza, computo dei contratti a termine ai fini di altri istituti, etc.).
Inoltre, nell’ipotesi di ricorso a lavoratori somministrati si evidenzia l’eventualità che, per effetto di tale proroga, si renda necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto commerciale tra l’impresa utilizzatrice e l’agenzia.
Pertanto, ai fini di una corretta applicazione della disposizione, è auspicabile che vengano forniti gli opportuni chiarimenti.