Il dvr, documento di valutazione dei rischi compare a partire dal D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e il D. Lgs. 106 del 3 agosto 2009, tali decreti hanno imposto alle imprese una serie di obblighi in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolar modo, il Datore di Lavoro è chiamato a redigere un’attenta valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro, che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori; tale processo si traduce nella redazione del Documento di Valutazione dei rischi (dvr). Il dvr può essere ritenuto come la principale forma di tutela nei confronti dei lavoratori poiché, dalla valutazione dei rischi presenti nella propria attività, ne conseguono le relative azioni e misure di prevenzione e protezione, adottate o da adottare in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Legislazione e procedure del DVR
Da D.Lgs 81/08, tale documento deve avere una data certa e deve essere redatto (compilato, nel caso di attività che possono adottare documenti di valutazione semplificati/standardizzati) dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, che è formato da 3 “figure della sicurezza”: l’R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) che collabora con il DL all’individuazione delle fonti di rischio presenti in azienda e alle relative misure da adottare per eliminare/ridurre tali rischi, il medico competente (ove presente nel caso di sorveglianza sanitaria obbligatoria), incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dopo aver consultato l’R.L.S. (il Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori), che è il “portavoce” dei lavoratori in ambito di salute e sicurezza.
Tutte queste figure collaborano con il datore di lavoro per identificare eventuali rischi presenti in azienda e proporre delle misure correttive e azioni di miglioramento al fine di eliminare (se possibile) o ridurre tali rischi.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi entro 90 giorni dall’inizio dell’attività della nuova impresa
La valutazione del dvr
Un processo puntuale e puntiglioso che stima la tipologia di rischi ai quali i lavoratori possono essere esposti durante la propria giornata lavorativa, quali, ad esempio:
- il rischio stress lavoro correlato (Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004)
- i rischi specifici delle lavoratrici in stato di gravidanza (DLgs 151/2001);
- i rischi connessi alle differenze di genere;
- i rischi legati all’età;
- i rischi connessi alla provenienza da altri Paesi;
- i rischi relativi alla specifica tipologia contrattuale
- il Rischio Chimico: i rischi legati all’utilizzo di prodotti chimici che possono essere dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (o dell’ambiente in cui vengono rilasciati)
- il rischio Biologico
- i rischi legati all’ergonomia della propria postazione di lavoro,
- i rischi derivanti da M.M.C (Movimentazione manuale dei carichi), S.B.A.S. (Sovraccarico Biomeccanico degli Arti Superiori) e T-S (Traino-Spinta)
- i rischio da Asfissia connesso con l’attività in Spazi Confinati
- il rischio da Caduta dall’Alto (connesso con l’attività di lavori in quota)
- i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
- i rischi meccanici che possono essere generati da proiezione di pezzi, eiezione fluidi, caduta oggetti.. durante le fasi lavorative
- il Rischio Rumore
- Il Rischio ATEX (connesso con la generazione di Atmosfere Esplosive)
- Il Rischio Incendio
- Il Rischio CEM (connesso alla propagazione di Campi Elettromagnetici)
- Il Rischio Alluvione (per quelle attività che si trovano in prossimità di corsi d’acqua)
- I rischi legati all’attività dei videoterminalisti
- I rischi legati al lavoro notturno o al lavoro Solitario
Stesura del dvr documento valutazione rischi
Una volta effettuata la valutazione si potrà procedere alla stesura del dvr che, da art. 28 del Testo Unico, deve contenere:
- La mappatura dei rischi presenti e relativa metodologia adottata per effettuare la valutazione;
- L’identificazione delle misure di prevenzione e di protezione, dei D.P.C (dispositivi di protezione collettiva) e dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) adottati;
- La stesura del Piano dei Miglioramenti, dove viene inserita la pianificazione delle misure che verranno adottate per migliorare i livelli di sicurezza, comprese le procedure operative per realizzare tali misure e il responsabile di ogni attività, in relazione ai tempi e ai costi per lo sviluppo.
- Il documento deve contenere una pagina dedicata all’Ufficializzazione del Documento, che riporti: il nominativo del Datore di Lavoro, il nominativo dell’RSPP, dell’RLS (o RLST) e del medico competente incaricato;
- L’elenco delle mansioni esposte a rischi specifici che richiedono esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Grazie ad un’attenta valutazione dei rischi, l’azienda è chiamata a prendere, ogni giorno, delle decisioni che riguardano il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza connesse all’ambiente di lavoro in cui i propri dipendenti operano. Negli ultimi anni, si sta sempre più rivolgendo il focus verso la creazione del wellness aziendale (corporate wellness).
Per wellness aziendale significa creare un luogo di lavoro che sia focalizzato a migliorare la salute fisica e mentale dei propri dipendenti, che si traduce in maggiore soddisfazione lavorativa, morale più alto e, in generale, maggiore serenità sul posto di lavoro, con un conseguente miglioramento delle performance aziendali.
Quando i dipendenti si sentono bene, fisicamente e mentalmente, sono più energici e creativi, si ammalano meno e possono essere in grado di gestire emozioni, quali ansia e stress in modo proattivo e, cosa più importante, percepiscono come l’azienda abbia a cuore il loro benessere.
Per approfondire l’argomento o espletare il servizio potete rivolgervi ai nostri professionisti, che si occueranno di tutte le fasi descritte per adeguare al meglio la vostra struttura.
Contenuto a cura di Elisa Brambati
EH&S Manager