Con un decreto interministeriale sono state stanziate risorse finalizzate all’erogazione di un’indennità pari a 600 euro a favore delle categorie di lavoratori sotto indicati finora rimasti esclusi:
- lavoratori stagionali non impiegati nel settore turistico o termale con contratto cessato involontariamente tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno lavorato per almeno 30 giorni in tale arco di tempo;
- lavoratori intermittenti con almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020
- lavoratori autonomi senza partita Iva e iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps al 23 febbraio che, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 abbiano avuto contratti di collaborazione autonoma occasionale (articolo 2222 del Codice civile) con accredito di almeno un contributo previdenziale mensile, ma senza contratto alla data del 23 febbraio 2020