Prestiti con garanzia dello Stato – Punto 3.2 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato concesse entro il 31/12/2020.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri, diventano operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.
Le condizioni agevolative riguardano le sole operazioni che rispettino i seguenti requisisti:
- l’operazione finanziaria è finalizzata al sostegno di liquidità o investimenti;
- la durata del prestito non è superiore a 6 anni;
- l’importo dell’operazione finanziaria, sommato agli importi di altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, non può superare, in alternativa:
- il doppio della spesa salariale annua del soggetto beneficiario finale, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
- il 25% del fatturato totale del soggetto beneficiario finale nel 2019;
- i limiti di importo di cui sopra possono essere superati qualora il soggetto beneficiario finale dichiari, mediante apposita autocertificazione, (contenuta nel modulo di richieste della garanzia diretta o della riassicurazione del Fondo – c.d. Allegato 4), che:
- l’operazione finanziaria per la quale si richiede l’ammissione alla garanzia del Fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- i limiti di importo di cui sopra non costituiscono un’adeguata misura del fabbisogno di liquidità in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il soggetto beneficiario finale è una start up o ha sostenuto maggiori costi a causa dell’epidemia di COVID-19 o ha necessità di riavviare la propria attività a seguito della sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale stabilite dal DPCM del 22 marzo 2020.
Interventi del fondo di garanzia PMI per le operazioni finalizzate alla rinegoziazione o al consolidamento
La possibilità di richiedere l’intervento del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo è prevista anche per tutte le operazioni finalizzate alla rinegoziazione ovvero al consolidamento (su stessa banca o banca diversa) dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario finale (sia già garantiti che non garantiti), con coperture pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione, purché l’operazione finanziaria rispetti i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 1, e conceda un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.
Schema esemplificativo
Importante Comunicazione dell’Associazione Bancaria Italiana del 24/04/2020
L’ABI ha inviato un’ulteriore circolare alle banche sui finanziamenti fino a 25.000 euro garantiti al 100 percento (decreto legge n.23 del’8 aprile 2020), autorizzato dalla Commissione europea il 14 aprile e le cui domande sono presentate dal 17 aprile. L’ABI indica che il finanziamento fino a 25.000 euro prevede espressamente che l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e che non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente: la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia. Tale divieto di compensazione si applica anche per chi utilizza la sospensione prevista dall’art. 56 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020: anche in questo caso, è vietato l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un’esposizione preesistente sul conto corrente perché determinerebbe un avvio del rimborso prima del termine dei 24 mesi.
Comunicato stampa
Maggiori informazioni
Ecco il modulo che le piccole imprese e i professionisti devono compilare e trasmettere alla banca per chiedere il prestito fino a 25.000,00 € garantito dallo Stato al 100%.
L’importo effettivo di tale finanziamento, comunque non superiore a 25.000,00 €, non potrà eccedere il 25% dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata.
Coloro che si sono costituiti dal 2019 – e che quindi non hanno ancora bilanci chiusi o dichiarazioni dei redditi – dovranno attestare i ricavi presentando un’autocertificazione o altra idonea documentazione.
Il modulo interamente compilato, timbrato e firmato deve essere trasmesso alla banca con una e-mail, anche non certificata, allegando il documento di identità del richiedente.
Si ricorda che:
- Siamo comunque in presenza di un prestito e non di un contributo a fondo perduto. I soldi dovranno quindi essere restituiti come segue. Nei primi due anni si pagheranno solo gli interessi mentre nei quattro anni successivi si pagheranno rate di ammortamento (capitale + interessi);
- Il prestito non è a tasso zero. Il tasso d’interesse applicato si basa su una complessa formula. Attualmente, secondo la stampa finanziaria, tale tasso si aggira intorno all’1,20%.
Principali avvertenze per la compilazione del modulo:
- Verificare che il documento di identità del richiedente – da allegare alla pratica – non sia scaduto;
- Leggere con grande attenzione tutti gli obblighi e le condizioni che il richiedente si assume firmando il modulo;
- Inserire correttamente i dati richiesti, per evitare errori che possono generare complicazioni in sede di eventuale controllo;
- Si consiglia quindi di procurarsi una visura Camerale aggiornata della propria azienda e di fare riferimento ai dati in essa contenuti, durante la compilazione del modulo;
- Prestare attenzione alla compilazione della tabella inserita nel modulo riguardante gli eventuali aiuti di stato ottenuti dal richiedente.