Congedi COVID-19 prorogati fino al 3 maggio
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, con il quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dei cd. congedi COVID-19, nonché sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.
L’art.23 del DL 18/20 ha istituito un congedo straordinario, che può essere fruito da entrambi i genitori alternativamente, della durata massima di 15 giorni per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici. Preliminarmente si evidenzia che:
- i lavoratori dipendenti che si siano astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
- il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica. I coniugi separati o divorziati costituiscono due nuclei familiari diversi solo se hanno due diverse residenze. In caso di affido esclusivo il congedo potrà essere fruito dal solo genitore con l’affido esclusivo.