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Ammortizzatori anche per i lavoratori assunti fino al 17 marzo (DL 23/2020)

Decreto Liquidità Imprese estende la platea dei beneficiari di assegno FIS, Cig ordinaria e in deroga, perle quali viene abolita l’imposta di bollo.

La cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la cig in deroga sono previsti anche per i lavoratori assunti dopo il 24 febbraio 2020 purchè entro il successivo 17 marzo: è una delle misure del Decreto Liquidità in vigore dal 9 aprile, che esenta anche dall’imposta di bollo le domande di CIGD con causale Covid 19.

In pratica, il nuovo decreto di misure economiche sull’emergenza Coronavirus allarga il perimetro degli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti precedentemente previsto dal Cura Italia.

Il riferimento è l’articolo 41 del dl 23/2020 (decreto liquidità imprese), che prevede il diritto alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario – per i dipendenti di datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) – anche «i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020». La precedente disposizione li limitava invece a coloro che erano già assunti al 23 febbraio 2020 (comma 8, articolo 19, dl 18/2020). Le domande potranno essere presentate dal 16 aprile 2020 ore 15.00.

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