Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18
Sintesi delle principali novità creditizie
Le Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese colpite dell’epidemia Covid 19 consistono in una moratoria straordinaria e prevedono:
Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese colpite dell’epidemia Covid 19 – Art. 56
La disposizione consiste in una moratoria straordinaria rivolta alle micro, piccole e medie imprese per superare la fase più critica connessa all’epidemia Covid-19, prevedendo le seguenti misure di sostegno finanziario:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (incluso il factoring) esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
L’impresa che intende richiedere la sospensione deve presentare una dichiarazione con la quale autocertifica, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità come conseguenza della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Inoltre i richiedenti la sospensione, al momento della richiesta, non devono presentare esposizioni creditizie deteriorate.
Le banche e gli intermediari finanziari (art.106 d.lgs n. 385 del 1° settembre 1993), con richiesta telematica alla sezione speciale del Fondo PMI, potranno attivare per le misure di cui sopra la garanzia sussidiaria pari al 33%.
Fondo di Garanzia PMI – Art. 49
Per rafforzare le misure di accesso al credito delle piccole e medie imprese per contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del Covid-19 sono state rafforzate le risorse del Fondo Centrale di Garanzia.
Per la durata di 9 mesi dalla entrata in vigore del decreto si prevede: la garanzia per l’accesso al Fondo sarà gratuita; l’importo massimo garantito per ciascuna azienda si eleva a 5 milioni euro; per la garanzia diretta o interventi di riassicurazione è previsto per singola impresa una garanzia massima di 1,5 milioni di euro.
Le maggiori risorse destinate al Fondo consentono inoltre di richiedere finanziamenti per la rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del residuo debito del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Non possono accedere al Fondo le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” o rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art.2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Per il settore turistico-alberghiero e le attività immobiliari, le operazioni di investimento immobiliare con durata minimo 10 anni e importo di finanziamento superiore a 500 mila euro, la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
Sono inoltre previsti nuovi finanziamenti con durata 18 mesi meno 1 giorno, con importo massimo di 3 mila euro, erogati da banche e intermediari finanziari per le persone fisiche esercenti l’attività d’impresa, arti e professioni danneggiati dall’emergenza Covid-19. La domanda di finanziamento deve essere accompagnata dalla dichiarazione autocertificata del richiedente, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, e avere come motivo le conseguenze della diffusione epidemiologica. Per tale tipologia di richieste la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia, con copertura all’80% in garanzia diretta o in riassicurazione al 90%, è gratuita e senza valutazione.
Attuazione Fondo solidarietà mutui “Prima Casa”
Il Fondo di Solidarietà, art.2, commi da 475 a 480 delle Legge 244/2007, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Consap Spa, consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa (con importo non superiore a 250 mila euro), di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.
Il Fondo di Solidarietà è nato per intervenire su specifiche situazioni di temporanea difficoltà destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare (cessazione del rapporto di lavoro subordinato, cessazione di rapporto lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia, morte o riconoscimento di grave handicap d’invalidità civile superiore all’80%).
Il nuovo Decreto estende l’ammissione ai benefici del Fondo per 9 mesi dalla sua entrata in vigore ai lavori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 – ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data – un calo di fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019. Ciò in conseguenza della chiusura o della restrizione dell’attività a seguito delle disposizioni delle autorità competenti per l’emergenza coronavirus.
E’ possibile richiedere interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodi di sospensione.