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FAQ Fisco

Indice degli argomenti

Sospensioni versamenti tributari e contributi

Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23

Sospensione dei versamenti tributari (art. 18)

Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi domicilio, sede legale o operativa nel territorio dello Stato:

  • Con ricavi o compensi conseguiti nell’anno d’imposta 2019 non superiori a 50 milioni di Euro
  • Che hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi pari almeno al 33 % nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e una riduzione del fatturato pari almeno al 33 % nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente

Oppure

  • Con ricavi o compensi conseguiti nell’anno d’imposta 2019 superiori a 50 milioni di Euro
  • Che hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi pari almeno al 50 % nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e una riduzione del fatturato pari almeno al 50 % nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente

Sono sospesi i versamenti di:

  1. Ritenute alla fonte di cui all’art 23 del DPR 600/73 (ritenute su redditi di lavoro dipendente)
  2. Ritenute alla fonte di cui all’art 24 del Dpr 600/73 (ritenute sui redditi assimilati a quello di lavoro dipendente)
  3. Addizionali regionali e comunali IRPEF trattenute ai dipendenti
  4. Imposta sul valore aggiunto
  5. Contributi previdenziali
  6. Contributi assistenziali
  7. Premi assicurazione obbligatoria

I versamenti dei tributi e contributi sospesi saranno effettuati in una unica soluzione entro il 30/06/2020 o mediante ratizzazione in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno (30/6 – 31/7 – 31/8 – 30/9 – 31/10)

Per imprese ed i professionisti delle zone più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) si prescinde dalla soglia di ricavi/compensi: è sufficiente il calo di fatturato del 33% nei mesi prima citati.

Per le imprese appartenenti ai settori più colpiti così come identificate dall’art 61 del DL 17/03/2020 n.ro 18 “Cura Italia”, per i quali risultavano sospesi i versamenti delle ritenute ex artt. 23 e 24 e dei contributi previdenziali ed assistenziali sino al 30 aprile e il versamento dell’iva in scadenza il 16/3 continuano ad applicarsi tali disposizioni. Per il versamento iva relativo al mese di marzo (scadenza del 16/4) occorrerà fare riferimento ai limiti di ricavi/compensi sopra previsti.

Soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019

Per gli imprenditori e professionisti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 marzo 2019 si applica la sospensione dei versamenti sopra indicati, indipendentemente dai compensi o ricavi percepiti o conseguiti ed i versamenti dei tributi e contributi sospesi saranno effettuati con le modalità sopra indicate.  

Sospensione versamenti professionisti / agenti di commercio (art. 19)

Per i soggetti che nel 2019 hanno conseguito ricavi e/o compensi non superiori a 400 mila euro, non si rendono applicabili le ritenute d’acconto previste dagli artt . 25 (Ritenute sui redditi di lavoro autonomo) e 25 bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari) per i compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020 (17.03.2020) ed il 31 maggio 2020 se, nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato.  I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Acconti imposte con metodo previsionale (art. 20)

Per l’anno d’imposta 2020 non si rendo applicabili sanzioni ed interessi in caso di versamento degli acconti d’imposta IRPEF, IRES e IRAP in misura inferiore rispetto a quelli dovuti in base al calcolo con il metodo storico (da dichiarazione) se lo scostamento non è superiore al 20 %

Rimessione in termini dei versamenti (art. 21)

I versamenti di imposte tributi e contributi previsti in scadenza lo scorso 20 marzo (proroga concessa dal DL 17 del 18/3/2020 dal 16 al 20 marzo) se effettuati entro il 16/04/2020 non saranno sottoposti a sanzioni e interessi.

Consegna della Certificazione Unica (art. 22)

Non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU entro il 30 aprile.

Acquisto “Prima casa” (art. 24)

Sono sospesi dal 23/02/2020 al 31/12/2020 i seguenti termini:

  1. Periodo dei 18 mesi intercorrenti dalla data di rogito immobile e il trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile
  2. Periodo di un anno tra la cessione della prima casa ed il successivo acquisto di immobile da destinare a abitazione principale
  3. Periodo di un anno intercorrente tra l’acquisto di nuova abitazione principale e la vendita di quella in attuale possesso.

Bollo fattura elettronica – versamento (art. 26)

Per il bollo sulle fatture elettroniche se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta dovuta per il 1° e 2° trimestre è complessivamente inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);

Credito d’imposta per la sanificazione ambienti di lavoro (art. 30)

si estendono le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64, D.L. n. 18/2020) includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Pe la fruizione del credito d’imposta occorre attendere apposito decreto Ministeriale.

Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18

Istituito Codice tributo credito imposta 60% locazioni mese di Marzo 2020

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

“6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghee negozi-articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Risoluzione n.13  Agenzia Entrate

Slittamento tecnico scadenza del 16/03/2020 (art. 60)

Il termine di versamento generale previsto per il 16/3/2020 è slittato al 20 marzo 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Sospensione generalizzata adempimenti tributari diversi dai versamenti (art. 60)

Viene stabilita la sospensione generalizzata, per tutti i contribuenti qualunque sia il regime contabile o le dimensioni, degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono tra il giorno 8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Adempimenti sospesi per le scadenze:

  • entro 30 giorni
    • Variazione dati IVA
  • 25 del mese/trimestre successivo
    • Mod. INTRASTAT (mensile o trimestrale)
  • 31/03/2020
    • Presentazione del Modello EAS delle associazioni (scadenza o entro 60 giorni)
    • Comunicazione preventiva del Bonus pubblicità 2020
    • Mod. CUPE
  • 30/04/2020
    • Dichiarazione IVA 2020 (anno d’imposta 2019)
    • Mod. TR del 1° trimestre 2020
    • Esterometro di gennaio, febbraio e marzo 2020
    • Istanza Caro gasolio 1° trimestre 2020
    • Mod. SSP delle strutture sanitarie private

ATTENZIONE: resta confermata la scadenza del 31/03/2020 per l’invio delle certificazioni uniche necessarie alla redazione del 730 precompilato

Gli adempimenti sospesi sino al 31 maggio saranno effettuati entro il 30 giugno 2020

Sospensione versamenti settori più colpiti (art. 61)

Vale per tutte le imprese dislocate su tutto il territorio nazionale indipendentemente da forma giuridica e/o dimensioni/fatturato, che svolgono le seguenti attività:

  • Alberghi
  • Motels
  • Residence Alberghi diffuse
  • Bed and breakfast a gestione imprenditoriale
  • Affittacamere
  • Bed and breakfast gestite da privati
  • Case per ferie
  • Unità abitative ammobiliate ad uso turistico
  • Ostelli per la gioventù
  • Agriturismi
  • Foresterie per turisti
  • Centri soggiorno studi
  • Rifugi alpini
  • Villaggi turistici
  • Campeggi
  • Agricampeggi
  • Aree di sosta camper
  • Agenzie di Viaggio e turismo
  • Tour Operator
  • Federazioni sportive nazionali, centri di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto sale cinematografiche ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche nonché discoteche, sale da ballo, night-club , sale gioco e biliardi
  • Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
  • Soggetti che organizzano corsi fiere ed eventi ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie bar e pub ;
  • Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
  • Aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323 e centri per il benessere fisico
  • Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici
  • Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • Soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

 

Il suddetto elenco di codici ATECO ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni, come specificato nella stessa risoluzione n. 12/E del 2020. Rientrano ad esempio nell’ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti codici ATECO (rif. Agenzie Entrate):

  • 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
  • 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
  • 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
  • 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d’acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
  • 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua;
  • 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
  • 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
  • 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
  • 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
  • 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
  • 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
  • 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
  • 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

 

Sono sospesi i versamenti relativi a:

  • Contributi previdenziali,
  • Contributi assicurativi,
  • ritenute alla fonte di cui all’art. 23 del DPR 600 (ritenute su redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenute sui redditi assimilati a quello di lavoro dipendente)
  • imposta sul valore aggiunto scadente nel mese di marzo 2020

Sino al 31 maggio 2020.

Per tali soggetti, escluse le Federazioni sportive nazionali, entri di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i versamenti dei tributi e contributi sospesi saranno effettuati in una unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante ratizzazione in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio (31/5 – 30/6 – 31/7 – 31/8 – 30/9)

Per le Federazioni sportive nazionali, entri di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento di quanto sospeso entro il 31/5 sarà effettuato in unica soluzione entro il 30/06 o mediante ratizzazione in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno (30/6 – 31/7 – 31/8 – 30/9 – 31/10)

Nuovi codici attività Sospensione versamenti settori più colpiti (art. 61)

Il suddetto elenco di codici ATECO ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni, come specificato nella stessa risoluzione n. 12/E del 2020. Rientrano ad esempio nell’ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti codici ATECO (rif. Agenzie Entrate):

  • 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
  • 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
  • 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
  • 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d’acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
  • 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua;
  • 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
  • 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
  • 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
  • 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
  • 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
  • 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
  • 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
  • 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

Sono sospesi i versamenti relativi a:

  • Contributi previdenziali,
  • Contributi assicurativi,
  • ritenute alla fonte di cui all’art. 23 del DPR 600 (ritenute su redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenute sui redditi assimilati a quello di lavoro dipendente)
  • imposta sul valore aggiunto scadente nel mese di marzo 2020

Sino al 31 maggio 2020.

Per tali soggetti, escluse le Federazioni sportive nazionali, entri di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i versamenti dei tributi e contributi sospesi saranno effettuati in una unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante ratizzazione in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio (31/5 – 30/6 – 31/7 – 31/8 – 30/9)

Per le Federazioni sportive nazionali, entri di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento di quanto sospeso entro il 31/5 sarà effettuato in unica soluzione entro il 30/06 o mediante ratizzazione in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno (30/6 – 31/7 – 31/8 – 30/9 – 31/10)

Sospensione versamenti imprese e professionisti con fatturato inferiore a 2 ml di euro (art. 62)

Per tutti i soggetti esercenti attività di impresa arte e/o professione che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro sono sospesi versamenti da autoliquidazione relativi a:

  • Contributi previdenziali,
  • Contributi assicurativi,
  • ritenute alla fonte di cui all’art. 23 del DPR 600 (ritenute su redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenute sui redditi assimilati a quello di lavoro dipendente)
  • addizionale regionale e addizionale comunale (da sostituto d’imposta)
  • imposta sul valore aggiunto

 Scadenti nel periodo ricompreso tra 8 marzo e 31 marzo 2020

I versamenti dei tributi e contributi sospesi saranno effettuati in una unica soluzione entro il 31/05/2020 o mediante ratizzazione in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio (31/5 – 30/6 – 31/7 – 31/8 – 30/9)

Sospensione versamenti professionisti (art 62 comma 7)

Per i soggetti che nel 2019 hanno conseguito ricavi e/o compensi non superiori a 400 mila euro, non si rendono applicabili le ritenute d’acconto previste dagli artt . 25 (Ritenute sui redditi di lavoro autonomo) e 25 bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari) per i compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del DL (17.03.2020) ed il il 31 marzo 2020 se, nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato.  I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione versamenti riscossione (art. 68)

E’ stabilita la sospensione dei versamenti che scadono nel periodo 8/3/2020 – 31/05/2020 relativi a:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Vengono altresì differiti al 31 maggio 2020

  • versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter»,
  • versamento del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio»

Proroga versamenti settore “giochi”

I termini per il versamento:

  • del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b),
  • del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020

sono prorogati al 29 maggio 2020.

Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. 

A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

I termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi.

Versamenti che non risultano sospesi per cui da eseguire entro il 20 Marzo 2020

A titolo esemplificativo ma non esaustivo

  • Ritenute sui redditi di lavoro autonomo (art.25)
  • Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (art.25 bis)
  • Ritenute su redditi di capitale (art.27)
  • Tassa CCGG vidimazione libri sociali

Credito imposta per la sanificazione ambienti di lavoro (art. 64)

Erogazioni liberali in danaro o i natura effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali:

Detrazione nella misura del 30 % (in sede di dichiarazione redditi) su un importo massimo di € 30 mila (massima detrazione € 9 mila).

Erogazioni liberali in danaro o in natura effettuate da titolari di reddito di impresa:

Deducibilità integrale delle erogazioni in danaro o natura nella determinazione del reddito d’impresa anche agli effetti dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Erogazioni liberali per donazioni emergenza covid-19 (art. 66)

E’ previsto per gli esercenti attività di impresa, arte o professione un credito d’imposta nella misura del 50 % delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro fino ad una spesa massima di 20 mila euro (credito imposta massimo €10 mila). Per tale credito d’imposta è stanziato un fondo di 50 milioni di Euro. Con un prossimo Decreto da emanarsi entro 30 giorni, il Mef di concerto con Il Ministero Sviluppo Economico stabiliranno le modalità attuative e di fruibilità.

Erogazioni liberali in danaro o i natura effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali:

Detrazione nella misura del 30% (in sede di dichiarazione redditi) su un importo massimo di € 30 mila (massima detrazione €9 mila).

Erogazioni liberali in danaro o in natura effettuate da titolari di reddito di impresa:

Deducibilità integrale delle erogazioni in danaro o natura nella determinazione del reddito d’impresa anche agli effetti dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Indennità di € 600 a fondo perduto per titolari di partita iva e co.co.co (artt. 27 e 28)

A) Per i soggetti esercenti attività professionali in possesso di partita iva attiva alla data del 23/2/2020 e per i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla medesima data:

  • iscritti alla Gestione Separata Inps ex legge 335/95
  • non titolari di pensione
    • non iscritti ad altre casse di previdenza obbligatoria

spetta una indennità di € 600 per il mese di marzo 2020 (non imponibile a fini reddituali). L’indennità sarà erogata dall’Inps previa domanda da presentare all’Istituto che diramerà le opportune indicazioni operative.

B) Per i lavoratori autonomi (soggetti diversi da quelli indicati alla lettera A):

  • iscritti alla Gestione Separata Inps ex legge 335/95, alla gestione ordinaria Artigiani / Commercianti, alla Gestione CD CM (coltivatori diretti coloni mezzadri)
  • non titolari di pensione
  • non iscritti ad altre casse di previdenza obbligatoria

spetta una indennità di € 600 per il mese di marzo 2020 (non imponibile a fini reddituali). L’indennità sarà erogata dall’Inps previa domanda da presentare all’Istituto che diramerà le opportune indicazioni operative.

Approvazione bilancio 2019 (anche esercizi a cavallo) (art. 106)

In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare il termine è 28 giugno 2020). Le assemblee, anche in deroga a previsioni statutarie, possono prevedere il voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.


Agenzia Entrate: Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Bollette utenze

Sono sospesi i pagamenti relativi alle bollette delle utenze come luce, gas, telefono ecc?

No, tali adempimenti risultano sospesi solo per i comuni delle ex zone rosse di Lombardia e Veneto

Canoni Locazione – Affitto azienda – Disdette ordini

Posso disdire gli ordini ai fornitori?
Il mio cliente ha disdetto un ordine. Può farlo?
Posso Non pagare l’affitto del negozio?
Ho sospeso l’attività, posso non pagare il canone di affitto azienda?

In merito a questi aspetti il Decreto Cura Italia non interviene .
Trattandosi di materia di Diritto Privato invitiamo le imprese a contattare il proprio legale di fiducia per valutare la posizioni.

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