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FAQ Turismo

Indice degli argomenti

Federalberghi

Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?

Tutti gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che si trovano in Italia debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

Le guide e gli accompagnatori turistici possono svolgere l’attività?

No. Il decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo 2020 sospende tale attività in tutta Italia.

Gli alberghi possono restare aperti?

Premesso che la ricettività “a fini turistici” è sospesa in tutto il territorio nazionale, si conferma che gli alberghi – codice Ateco 55.1 – non rientrano tra le attività che sono state sospese.

Possono dunque continuare a svolgere la propria attività purché non alloggino persone per fini turistici.

Resta fermo, per chi ne ha interesse, la possibilità di decidere autonomamente di osservare un periodo di chiusura, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti.

Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture  e di sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee.

Le strutture ricettive extralberghiere, all’aria aperta e le altre tipologie ricettive possono stare aperte?

No. Sono soggette a chiusura le strutture ricettive all’aria aperta ed axtralberghiere, nonché le “altre tipologie  ricettive”, comunque denominate ad eccezione di quelle che operano per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed  altri operatori connessi alla gestione dell’emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali  e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020 per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.

Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture  e di sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee.

Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?

Restano consentite le attività di somministrazione e ristorazione all’interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenze alberghiere agriturismi per i clienti che vi soggiornano, nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo.

Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto alla sussistenza dei requisiti per lo spostamento del cliente?

Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

Si può venire in vacanza in Italia?

Al momento no. Occorre evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto fino al 3 aprile 2020, senza i comprovati motivi, nessuno può entrare in Italia, uscire dall’Italia, o spostarsi all’interno dell’Italia.

Devo accertare se il cliente proviene da zone a rischio epidemiologico, o se è soggetto a quarantena, o se ha la febbre?

Non compete alla struttura turistico ricettiva la raccolta di informazioni sugli ultimi spostamenti, sulla presenza di sintomi influenzali, o su altre vicende relative alla sfera privata del cliente.

Quali misure igienico sanitarie occorre adottare?

Federalberghi ha predisposto un volantino in lingua italiana e lingua inglese, che illustra la conoscenza delle misure di prevenzione igienico sanitaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il volantino è stato inviato a tutti gli associati.

Le chiusure giornaliere all’agenzia dell’entrate devono essere fatte regolarmente anche con albergo chiuso?

In relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non dovrà effettuare alcuna registrazione sul Registratore Telematico. Sarà quest’ultimo che, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunicherà le giornate di chiusura.

Disciplina del voucher

Il voucher è un titolo di credito. Viene rilasciato a coloro che, dopo aver prenotato o acquistato un soggiorno, versando il relativo prezzo o una caparra, sono costretti a rinunciare per una delle ragioni oggettive indicate dalla legge, quali ad esempio i divieti imposti dalle autorità o l’annullamento di eventi ai quali avrebbero dovuto partecipare.

E’ applicabile a tutti i contratti di soggiorno per i quali sia stato effettuato un pagamento e a tutte le strutture ricettive italiane, a prescindere dalla nazionalità del cliente e dalla sede dell’agenzia di viaggio o del portale attraverso cui è stata effettuata la prenotazione. Un meccanismo analogo è previsto anche per i titoli di viaggio (aereo, treno, nave, etc.) e per i pacchetti turistici.

Il cliente deve comunicare alla struttura ricettiva il ricorrere di una situazione di impossibilità sopravvenuta non oltre trenta giorni dopo la cessazione dell’impedimento, ovvero trenta giorni dall’annullamento, sospensione o rinvio dell’evento.

La struttura ricettiva, entro quindici giorni dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Qualora la struttura abbia temporaneamente sospeso l’attività o la fornitura di alcuni servizi, potrà offrire, in alternativa al voucher, un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore ovvero inferiore con restituzione della differenza di prezzo, ovvero procedere al rimborso del prezzo.

Se la prenotazione viene cancellata per una ragione diversa da quelle previste dalla legge (ad esempio la data del soggiorno o la località non sono soggetti a provvedimenti restrittivi), si applicano le regole normali previste dal contratto e dal codice civile.

Bar e Ristoranti

Bar e ristoranti chiusi. Ma si può fare l’asporto?

Asporto NO, ma consegna a domicilio SI

Le ordinazioni telefoniche sono accettate?

SI alle ordinazioni telefoniche, ma per consegna a domicilio e non per l’asporto

Consegne a domicilio possibili?

Assolutamente SI

Quali sono le misure di sicurezza per gli addetti alle consegne?

  1. Le mascherine
  2. una distanza di un metro interpersonale: consigliamo però di appoggiarsi a professionisti del settore e non fattorini improvvisati.

Quali forme di pagamento? Ok al bancomat?

Non c’è vincolo.
Contante e Pos, a libera scelta dell’imprenditore

Alimentari e supermarket aperti sempre? Quali gli orari?

Gli alimentari possono stare sempre aperti, senza limiti orari

Come faccio ad attivare lo smart working nella mia azienda?

Fino al 31 luglio 2020 i datori di lavoro possono disporre che il rapporto di lavoro dei dipendenti si svolga temporaneamente con modalità “smart working” presso l’abitazione dei lavoratori, anche senza l’accordo individuale normalmente previsto. L’attivazione della modalità smart working dovrà comunque essere comunicata tramite il portale “Cliclavoro” del Ministero del lavoro.

Informativa Coronavirus INPS

Referente


Annalisa Gotti

Responsabile Ufficio Stampa
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