Ulteriore Ordinanza 14/03/2020 della Presidenza delle Regione Emilia-Romagna in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19
Dettate alcune norme relative allo svolgimento o sospensione delle attività economiche.
In particolare, l’ordinanza stabilisce che:
- le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali dovranno rimanere chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali potranno aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari sopra indicate. Nell’ordinanza vengono inoltre precisati altri aspetti relativi a imprese di artigianato alimentare, alle attività miste e ai mercati.